nel 2024
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CAPO I – Soci
Art. 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DA INOLTRARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La domanda è formulata con la compilazione e consegna di uno specifico modulo messo a disposizione dalla Segreteria del Consorzio e scaricabile dal sito internet.
I dati obbligatori da indicare a cura dell’aspirante Socio sul modulo di domanda di ammissione sono:
a) la ragione sociale, la sede, data e luogo di costituzione;
b) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante;
c) numeri di codice fiscale e di partita IVA;
d) recapiti telefonici;
e) indirizzo di posta elettronica e casella di posta PEC;
f) numero iscrizione alla Camera di Commercio nel registro delle Imprese Agricole (art. 2135 del codice civile)
Per altri Enti, Società o Organismi che non rientrano nell’ambito delle Imprese Agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, necessita inoltre il provvedimento (allegandolo in copia) dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti l'eventuale accoglimento della stessa.
L’aspirante Socio, se richiesto, deve precisare ulteriori informazioni ed esibire i documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.
Il Consiglio di Amministrazione può effettuare accertamenti sulle dichiarazioni rese dal Socio mediante sopralluoghi o mediante richieste di documentazione aggiuntiva. In caso di accertata mendace dichiarazione il Consiglio di Amministrazione apporterà d’ufficio le variazioni necessarie alla regolarizzazione della posizione dandone avviso al Socio interessato.
Il socio è tenuto a denunciare al Consorzio tutte le variazioni che abbiano a verificarsi in ordine ai dati forniti nella domanda di ammissione. La denuncia di cui sopra, previo esame del Consiglio di Amministrazione, produrrà i suoi effetti già a partire dall'esercizio in corso.
CAPO II – Attività
Art. 2 – Qualora l'assemblea abbia deliberato di fare ricorso, per la difesa delle produzioni e delle strutture aziendali, a forme assicurative mediante contratti con società di assicurazione autorizzate, i Soci che intendono avvalersi di tale difesa sono vincolati al rispetto di tutte le norme di tali contratti e tenuti alla sottoscrizione della documentazione richiesta.
Art. 3 - Con la presentazione del certificato di assicurazione, della denuncia di produzione e della richiesta di adesione assicurativa, è implicito l'obbligo che il Socio si assume di versare i contributi fissati dall'Assemblea, nei termini e nei modi previsti dallo statuto e dalle disposizioni legislative che regolano la materia.
Art. 4 - Il Consorzio stipula contratti assicurativi in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci.
Per tutti gli adempimenti relativi al contratto assicurativo, ad eccezione del pagamento del premio, i rapporti avverranno direttamente tra socio e compagnia assicuratrice prescelta (denuncia danno, accettazione valutazione danni, comunicazione dell’avvenuta diminuzione del prodotto assicurato, ecc.). Le variazioni al valore assicurato, dovranno essere dal Socio comunicate contemporaneamente alla società assicuratrice e per conoscenza al Consorzio.
Art. 5 – Al fine di favorire la tutela delle produzioni agricole e delle strutture aziendali con sistemi assicurativi e/o mutualistici, il Consorzio può dar corso ad accordi finalizzati alla semplificazione delle procedure e degli atti attinenti all’assunzione dei contratti con associazioni di produttori, enti, società di brokeraggio, associazioni di categoria, ecc..
CAPO III – Assemblee Parziali
Art. 6 – Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indire assemblee parziali dei Soci, in tal caso ne stabilisce annualmente il calendario ed il numero. Le assemblee parziali sono da svolgersi per la nomina dei Soci delegati che parteciperanno alla assemblea generale.
Il Consiglio stabilisce inoltre il numero dei delegati di ciascuna zona e, quindi, dei componenti le liste dei candidati, che dovrà essere proporzionato al numero dei Soci facenti parte la zona di appartenenza.
Art. 7 - Per l'elezione dei soci delegati di ciascuna zona possono essere presentate liste di Soci candidati residenti nei comuni compresi nella zona medesima, munite delle firme di accettazione dei candidati stessi, nonché di almeno tre Soci presentatori di lista.
I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili presso la Segreteria del Consorzio.
Le liste devono essere depositate presso la Sede del Consorzio non più tardi di 7 giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea parziale.
Nell'eventualità che, entro il predetto termine, non sia stata presentata alla Segreteria nessuna lista, la Presidenza del Consorzio, nel corso dell’Assemblea parziale promuoverà, sentiti i Soci presenti e seduta stante, la compilazione di una lista di delegati da porre in votazione palese, la proposta potrà essere accolta se accettata dalla maggioranza dei Soci presenti.
Art. 8 - Nei seggi, le votazioni avverranno per scrutinio segreto, rimarranno aperte per un’ora e la chiusura potrà essere prorogata dal Presidente ove le operazioni di voto non siano ultimate.
Chi presiede le Assemblee, in caso di presentazione di unica lista, potrà proporre che le votazioni avvengano in forma palese, la proposta potrà essere accolta se accettata dalla maggioranza dei Soci presenti.
Il Presidente, in caso di scrutinio segreto, sarà assistito da due scrutatori nominati tra i Soci presenti all'apertura dell'Assemblea e procederà, al termine delle votazioni, allo spoglio delle schede.
Art. 9 - Delle operazioni di voto e dei risultati conseguiti verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dai due scrutatori eventualmente nominati.
ART. 10 – PROCEDURE PER L’ELEZIONE DEI SOCI DELEGATI
Alle assemblee parziali partecipano i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, i quali possono partecipare in proprio, se società od enti in persona del legale rappresentante, o mediante delega.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di altri due soci oltre alle ragioni proprie.
La delega deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa.
La delega deve risultare da un atto scritto, anche in calce all’avviso per le assemblee, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione od all’inizio di essa. La delega deve essere corredata, da copia di un documento di identità del delegante e, nel caso in cui il delegante sia una società od ente, di una visura camerale aggiornata a non oltre tre mesi prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, attestante la qualità di legale rappresentante del soggetto firmatario la delega.
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda con una penna un segno sul numero della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
Sulla scheda di votazione possono essere espresse, a favore dei candidati della lista votata, tante preferenze quanti sono i nominativi inseriti nella rispettiva lista, tracciando sulla scheda con una penna un segno nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.
Il segno apposto sul nome dei candidati o nello spazio assegnato a ciascuno di essi, anche se fuori dalle apposite caselle indicate a fianco dei nomi dei candidati, sarà ritenuto espressione di preferenza.
Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, pur rimanendo valido il voto alla lista votata.
Se l’elettore ha segnato solamente la lista, senza indicazioni di preferenze, queste non saranno attribuite ai candidati della lista, ma solo a quest'ultima.
Se l’elettore non ha indicato alcun segno sul numero di lista, ma ha espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti ed il voto di preferenza, così manifestato, verrà attribuito ai candidati indicati.
Se l’elettore ha segnato più di una lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è nullo (sia con riferimento alla lista che ai candidati).
Se l’elettore non ha segnato alcuna lista, ma ha espresso preferenze a candidati appartenenti a liste diverse, le preferenze sono nulle e non sono valide neppure agli effetti dell’attribuzione del voto di lista.
Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Il numero dei Soci Delegati è attribuito: nella misura di due terzi alla lista che ha riportato la maggioranza dei voti; nella misura di un terzo alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell’ordine dei voti riportati, eventuali resti, verranno attribuiti a quella delle due che ha riportato il maggior numero di voti.
Qualora venga presentata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati della stessa.
Tra i candidati della stessa lista, saranno nominati quelli che avranno riportato un maggior numero di voti preferenziali e, in caso di parità o di assenza di voti preferenziali, i candidati saranno nominati in ordine di elencazione sulle liste.
CAPO IV – Assemblea Generale Elettiva
Art. 11 - Qualora l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, avvenga sulla base di liste presentate, queste devono essere presentate da parte di almeno 7 (sette) soci sottoscrittori. Tali liste vanno consegnate alla Segreteria del Consorzio almeno sette giorni lavorativi prima della convocazione della Assemblea generale in cui si dovrà procedere alla votazione.
Allegate alle liste vanno pure segnate le accettazioni di candidatura debitamente sottoscritte. Tali liste devono contenere non meno di 11 (undici) nominativi per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.
I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili presso la Segreteria del Consorzio.
Nell'eventualità che, entro il predetto termine, non sia stata presentata alla Segreteria nessuna lista, la Presidenza del Consorzio, nel corso dell’Assemblea Generale promuoverà, sentiti i Soci presenti e seduta stante, la compilazione di una lista di Consiglieri da porre in votazione palese, la proposta potrà essere accolta se accettata dalla maggioranza dei Soci presenti.
Art. 12 - Nei seggi, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, le votazioni avverranno per scrutinio segreto, rimarranno aperte per un’ora e la chiusura potrà essere prorogata dal Presidente ove le operazioni di voto non siano ultimate. Chi presiede le Assemblee, in caso di presentazione di unica lista, potrà proporre che le votazioni avvengano in forma palese, la proposta potrà essere accolta se accettata dalla maggioranza dei Soci presenti.
Il Presidente, in caso di scrutinio segreto, sarà assistito da due scrutatori nominati tra i Soci presenti all'apertura dell'Assemblea e procederà, al termine delle votazioni, allo spoglio delle schede.
Art. 13 – PROCEDURA ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Assemblea generale è costituita dai soci o, se convocate, dai delegati nominati in sede di Assemblee parziali.
Ogni delegato deve intervenire personalmente all’assemblea ed ha un voto.
Se socio delegato dovesse essere una società od ente, lo stesso dovrà essere rappresentato in assemblea dal proprio socio amministratore / legale rappresentante.
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda con una penna un segno sul numero della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
Sulla scheda di votazione possono essere espresse, a favore dei candidati della lista votata, tante preferenze quanti sono i nominativi inseriti nella rispettiva lista, tracciando sulla scheda con una penna un segno nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.
Il segno apposto sul nome dei candidati o nello spazio assegnato a ciascuno di essi, anche se fuori dalle apposite caselle indicate a fianco dei nomi dei candidati, sarà ritenuta espressione di preferenza.
Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, pur rimanendo valido il voto alla lista votata.
Se l’elettore ha segnato solamente la lista, senza indicazioni di preferenze, queste non saranno attribuite ai candidati della lista, ma solo a quest'ultima.
Se l’elettore non ha indicato alcun segno sul numero di lista, ma ha espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti ed il voto di preferenza così manifestato, verrà attribuito ai candidati indicati.
Se l’elettore ha segnato più di una lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è nullo (sia con riferimento alla lista che ai candidati).
Se l’elettore non ha segnato alcuna lista, ma ha espresso preferenze a candidati appartenenti a liste diverse, le preferenze sono nulle e non sono valide neppure agli effetti dell’attribuzione del voto di lista.
Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è attribuito: nella misura di 7 Consiglieri alla lista che ha riportato la maggioranza dei voti; nella misura di 4 Consiglieri alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell’ordine dei voti riportati, eventuali resti, verranno attribuiti a quella delle due che ha riportato il maggior numero di voti.
Qualora venga presentata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati della stessa.
Tra i candidati della stessa lista, saranno nominati quelli che avranno riportato un maggior numero di voti preferenziali e, in caso di parità o di assenza di voti preferenziali, i candidati saranno nominati in ordine di elencazione sulle liste.