nel 2023
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T I T O L O I°
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI
Art. 1
E' costituita una Associazione di imprenditori agricoli, di seguito chiamata “Consorzio”, con la denominazione " CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE o, alternativamente, CO.DI.MA – CONDIFESA MANTOVA CREMONA o in forma contratta CO.DI.MA., da potersi usare indifferentemente con pari importanza", di seguito anche “Consorzio”, con sede in Mantova, riconosciuta in data 25.02.1975 con Decreto Ministeriale n. 396 ed iscritta al Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche Private al N° 271 P.G. dal 25 Agosto 2014 . L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede legale nell’ambito del Comune di Mantova. Il Consorzio può operare su tutto il territorio nazionale.
Art. 2
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.
Art. 3
1. Il Consorzio è senza fini di lucro.
2. Il Consorzio ha per scopo la promozione di pratiche di gestione aziendale mirate alla prevenzione e gestione dei rischi d’impresa nel settore agricolo a tutela del reddito degli imprenditori agricoli associati.
3. A tal fine il Consorzio attua, in favore dei soci, attività e iniziative finalizzate alla difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, le epizoozie, le fitopatie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.
4. In particolare il Consorzio, in conformità alle norme vigenti e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle norme statutarie può stipulare polizze assicurative, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci per il raggiungimento dello scopo sociale, ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria; istituire fondi di mutualità e partecipare ad iniziative mutualistiche di livello regionale o nazionale; elaborare studi e progetti tesi all’innovazione, alla sperimentazione e alla diffusione delle migliori pratiche nel campo del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e del miglioramento dell’impatto ambientale derivante dalle produzioni energetiche; svolgere attività di ricerca e di sviluppo sperimentale e diffonderne i risultati mediante la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; perseguire scopi di sviluppo agricolo e forestale; realizzare iniziative editoriali anche con strumenti digitali nell’ambito dell’oggetto sociale; realizzare ogni altra attività utile al raggiungimento dell’oggetto sociale.
5. Il Consorzio per il raggiungimento dello scopo sociale aderisce ad ASNACODI ITALIA.
Art. 4
Il Consorzio può partecipare a Società, Enti e Cooperative, le cui finalità possono concorrere, direttamente o strumentalmente, al raggiungimento dei fini sociali. Il Consorzio può compiere inoltre le operazioni mobiliari e immobiliari e tutte le attività di qualsiasi altro tipo e/o specie utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto sociale.
Ha altresì, la facoltà di fondersi con analoghi Organismi aventi le stesse finalità.
T I T O L O II°
SOCI
Art. 5
1. Possono essere soci imprenditori agricoli, in forma singola o societaria, conduttori di imprese agricole.
2. Possono, altresì, essere soci, Enti, Società, Cooperative, Associazioni, Consorzi, in grado di concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento degli scopi statutari, con solo elettorato attivo.
Art. 6
1. L'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di cui all'art. 1 del Regolamento.
Con la domanda, l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:
a) impegno al versamento dei contributi di ammissione nella misura determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci;
b) impegno al versamento dei contributi associativi nella misura deliberata dall'Assemblea dei Soci;
c) impegno ad osservare le norme del presente statuto e del regolamento di cui all'art. 12;
d) autorizzazione irrevocabile, per il caso di sua morosità nel pagamento di somme a qualunque titolo dovute al Consorzio e sino a concorrenza del credito di quest’ultimo, alla richiesta, da parte del Consorzio all’assicuratore contraente la polizza collettiva cui il socio abbia aderito, di versamento diretto in proprio favore delle somme spettanti al socio a titolo di indennizzo.
Art. 7
Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione.
Art. 8
1. Il nuovo socio è tenuto a versare l'importo del contributo di ammissione nella misura determinata dall’assemblea contestualmente alla presentazione della domanda o con altre modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di provvedimento definitivo di reiezione della domanda, l’importo verrà restituito.
2. Le somme versate a titolo di contributo di ammissione non sono ripetibili in nessun caso.
Art. 9
1. Nel caso di morte di un socio, il rapporto associativo può continuare con gli eredi, ove questi lo richiedano, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. Gli eredi debbono designare il loro rappresentante comune entro il termine di 120 giorni dal decesso.
L’erede designato deve presentare in ogni caso nuova domanda di ammissione.
2. Gli eredi sono comunque tenuti in solido al pagamento di tutte le somme dovute al Consorzio dal loro dante causa.
Art. 10
Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge, con modalità e forme disciplinate dalla legislazione vigente.
Inoltre può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per la ammissione;
b) che non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito al recesso di cui ai punti a) e b) e provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio.
T I T O L O III°
REGOLAMENTO
Art. 11
1. Il socio perde la qualifica per esclusione nel caso in cui:
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
b) non adempia gli obblighi assunti o con la propria condotta, rechi danno morale o materiale al Consorzio;
c) non osservi le disposizioni del presente Statuto, le deliberazioni degli organi del Consorzio o in conseguenza di atti o fatti in contrasto con gli interessi del Consorzio.
2. L’esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e comunicata con PEC all’interessato.
T I T O L O IV°
PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO
Art. 12
- Il regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea a norma dell'art. 20, stabilisce le norme per l'esplicazione dell'attività del Consorzio, le modalità di votazione delle Assemblee e le sanzioni in caso di inadempienza degli obblighi da parte dei Soci.
Art. 13
Patrimonio Sociale:
Il Patrimonio del Consorzio oltre che da un Fondo di dotazione di Euro 104.000,00 è costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) contributi di ammissione;
c) eventuali avanzi di gestione;
d) riserva ordinaria ed eventuali riserve straordinarie;
e) eventuali fondi di mutualizzazione, oggetto di contabilità separata secondo le norme vigenti.
Art. 14
Le entrate del Consorzio sono costituite da:
a) contributi versati dai soci;
b) eventuali contributi pubblici;
c) eventuali altre entrate.
Art. 15
Il patrimonio non è divisibile tra i soci ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul patrimonio medesimo.
Nel caso di recesso o di esclusione, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso accresce il patrimonio consortile.
Art. 16
1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione predispone il progetto di bilancio redatto secondo le normative civilistiche vigenti, integrate sulla base della prassi emanata per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti non profit.
3. Il Consorzio adotta una contabilità separata per ciascun fondo di mutualizzazione, ai sensi delle norme vigenti.
4. Il bilancio è posto a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della convocazione dell’assemblea generale, presso la sede del Consorzio. Il bilancio è sottoposto dal consiglio di amministrazione all’approvazione dell’assemblea generale ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, o entro centottanta giorni qualora particolari ragioni lo richiedano, proponendo altresì la destinazione dell’avanzo o la copertura del disavanzo d’esercizio.
5. Non saranno comunque distribuiti fra i soci avanzi di gestione o contributi versati.
6. Le riserve, ordinarie e straordinarie, ed il patrimonio sociale dell’ente sono indivisibili e non sono mai distribuibili.
T I T O L O V°
ORGANI SOCIALI
Art. 17
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale;
Art. 18
1. Le Assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dal presente statuto.
2. L’Assemblea generale è costituita dai soci o dai soci delegati nominati in sede di Assemblee parziali per gruppi di Comuni di appartenenza, qualora le stesse vengano indette dagli amministratori.
3. Ogni delegato deve intervenire personalmente all'Assemblea. In caso di socio delegato società o ente, deve intervenire tramite il proprio legale rappresentante o procura speciale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Generale facendola precedere, sempre che sia previsto, dalla convocazione delle Assemblee parziali dei soci, le quali eleggono i delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale. Le Assemblee parziali, sono disciplinate dal Regolamento interno di cui all'art. 12 del presente Statuto.
4. Compito esclusivo delle Assemblee parziali, qualora vengano indette, è la elezione dei Soci delegati che dovranno partecipare personalmente all'Assemblea Generale. Le Assemblee parziali, se indette, saranno convocate per gruppi di soci residenti in uno o più Comuni; tali gruppi saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto preferibilmente della residenza di un congruo numero di soci.
5. L’avviso di convocazione per le Assemblee Parziali contiene all’ordine del giorno la nomina dei delegati e l’indicazione delle materie che saranno oggetto di delibera in sede di Assemblea Generale.
6. Le Assemblee Parziali eleggono i delegati che parteciperanno alla Assemblea Generale, la convocazione dell'Assemblea generale può aver luogo non prima di otto giorni dalla data di svolgimento dell'ultima Assemblea parziale.
7. Alle riunioni dell’Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, persone di particolare competenza.
Art. 19
1. L'Assemblea, sia parziale che generale ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nei locali del Consorzio e da comunicarsi eventualmente a ciascun socio a mezzo lettera semplice o altro mezzo anche telematico, da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, nonché eventualmente da pubblicarsi sui quotidiani locali e sui giornali di categoria.
2. L'avviso deve indicare la sede di convocazione, gli argomenti da trattare, la data e l’orario sia della prima che della eventuale seconda convocazione.
3. L’Assemblea generale o le assemblee parziali possono tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.
4. Nel caso in cui l’adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all’Assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell’avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.
Art. 20
- L'Assemblea generale dei Soci o dei soci delegati eletti nelle Assemblee parziali, deve essere convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano per l’approvazione del Bilancio e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei Soci.
Qualora il Presidente o il Consiglio di Amministrazione non abbiano a rispettare tali formalità, l’Assemblea, dovrà essere comunque convocata su segnalazione del Collegio Sindacale.
È di competenza dell'Assemblea generale ordinaria:
a) approvare il bilancio consuntivo redatto secondo le disposizioni della normativa vigente. Il bilancio sarà posto a disposizione dei soci almeno 7 giorni prima della convocazione delle Assemblee parziali presso la sede operativa del Consorzio. Laddove non siano previste le assemblee parziali, il bilancio sarà posto a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione della Assemblea Generale;
b) nominare: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, determinando gli emolumenti, nonché nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
c) determinare il contributo di ammissione, il contributo consortile annuale a carico dei Soci non assicurati, i contributi per la copertura delle produzioni e dei redditi relativi alle forme di difesa passiva e attiva prescelte, i contributi associativi annui per la copertura degli oneri di funzionamento;
d) determinare in merito ai programmi di assistenza tecnico-produttiva e organizzativa rientranti tra quelli contemplati nell'art. 3;
e) approvare il Regolamento di cui all'art. 12 nonché i Regolamenti per eventuali comitati di gestione dei fondi mutualistici;
f) deliberare l’istituzione di fondi mutualistici adottando il relativo regolamento di attuazione o deliberare di partecipare a iniziative mutualistiche di tipo associativo o delegare per le materie il Consiglio di Amministrazione conferendogli pieni poteri.
È di competenza dell'Assemblea straordinaria:
deliberare le modificazioni dello statuto sociale;
lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione dei beni patrimoniali;
nominare i liquidatori secondo le disposizioni attuative dell’art. 11 del Codice Civile.
Art. 21
- Le Assemblee, sia parziali che generali ordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno, ad un’ora di distanza dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono validamente adottate con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, comunque aventi diritto al voto.
Relativamente alla Assemblea Straordinaria:
per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e il cambiamento dell’oggetto sociale, è validamente costituita con le stesse maggioranze della assemblea ordinaria e le deliberazioni sono validamente adottate soltanto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti o rappresentati, aventi diritto al voto;
per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie in adeguamento a normativa di Legge, l’Assemblea Straordinaria delibera con le maggioranze previste dallo Statuto per le Assemblee Ordinarie;
per lo scioglimento del Consorzio e per la nomina dei liquidatori, le deliberazioni sono validamente adottate soltanto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione.
Art. 22
- Alle assemblee, sia parziali che generali ordinarie e straordinarie, partecipano i soci, che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.
Ogni socio ha diritto a un solo voto. Le persone giuridiche, gli enti, le società, le cooperative e i loro consorzi, le associazioni, i consorzi partecipano alle assemblee in persona del loro legale rappresentante e in caso di impedimento di quest’ultimo partecipano con un rappresentante munito di delega dell’organo competente.
Un socio non può, in assemblea, rappresentare per delega più di altri due consorziati oltre alle ragioni proprie. La delega deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'avviso per l'Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa.
I delegati nominati dalle Assemblee parziali, non hanno facoltà di delega per la partecipazione all’Assemblea Generale alla quale dovranno partecipare personalmente.
Art. 23
- Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
In mancanza dei due, saranno presiedute da uno dei soci designato a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Quelle dell'Assemblea straordinaria devono risultare dal verbale redatto da Notaio.
Assume le funzioni di Segretario il direttore dell’Associazione o, in mancanza, la persona (che può anche essere non Socio) designata dall’Assemblea.
Art. 24
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche non presenti o dissenzienti.
Art. 24
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche non presenti o dissenzienti.
Art. 25
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) Membri nominati dall'Assemblea e scelti fra i Soci. Qualora l’elezione del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dai soci, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, nella misura di 7/11, alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, il restante sarà attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.
Gli amministratori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli Amministratori che restano in carica provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall’Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea. Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vice-Presidente.
Art. 26
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o su segnalazione del Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza.
In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma oltre che con posta elettronica certificata da spedirsi almeno un giorno prima. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei consiglieri presenti.
Normalmente avvengono per alzata di mano.
Debbono farsi per scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei consiglieri presenti.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta.
Il Consigliere, che senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive, è considerato dimissionario.
E’ incompatibile con l’esercizio delle funzioni di membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale lo svolgimento diretto, o per interposta persona, dell’attività, sotto qualsiasi forma di intermediario nel settore assicurativo, anche da parte del coniuge, convivente e parenti entro il secondo grado.
Art. 27
- Il Consiglio di Amministrazione è investito della Gestione del Consorzio e potrà, quindi, compiere tutti gli atti ed operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione e finanziarie che comunque rientrino negli scopi consorziali fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge o dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione adotta con propria delibera Codice Etico con il quale viene definito lo standard di riferimento per il comportamento richiesto ai componenti degli organi sociali di cui al punto b) c) d) dell’Art. 17 ed al personale dipendente e ai collaboratori nell’esecuzione delle loro attività, nonché principi e regole a cui devono attenersi nell’assolvimento delle cariche, dei compiti e delle funzioni loro assegnate.
Il Codice Etico deve contenere previsioni generiche e specifiche per cui l’attività ed i comportamenti dei destinatari del Codice sono ispirati ai principi di alta correttezza professionale, lealtà, onestà, buona reputazione, legittimità morale, equità e correttezza, responsabilità, ecc..
Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta.
Art. 28
- Il Presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. Egli ha la facoltà di transigere, conciliare e vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti all’ Autorità Giudiziaria od Amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti. Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o, in mancanza, da altro consigliere delegato dal Presidente.
Art. 29
- Il collegio Sindacale, denominato anche Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea dei soci anche in forma monocratica. In caso di organo monocratico il soggetto è nominato all’interno di una rosa di professionisti indicata da ASNACODI ITALIA.
Nell’ipotesi di organo collegiale si compone complessivamente di tre membri effettivi e di due supplenti, iscritti all’Albo dei Revisori legali, eletti dall’Assemblea.
L’assemblea nomina il Presidente dell’Organo di Controllo all’interno di una rosa di professionisti indicata da ASNACODI ITALIA. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’emolumento dei membri dell’Organo di Controllo viene fissato dall’assemblea prima della loro nomina.
In caso di cessazione dalla carica di un membro subentra il supplente più anziano di età; l’Assemblea generale successiva provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione. Il mandato dei membri così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i membri supplenti non si completa l’organo di controllo, deve essere tempestivamente convocata l’Assemblea generale per l’integrazione dell’organo.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione secondo le normative civilistiche vigenti. Oltre alle verifiche trimestrali redige la relazione sul bilancio e sulla rendicontazione dei fondi mutualistici.
L’organo di controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.
Art. 30
- Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il responsabile del funzionamento operativo della struttura e del personale e, in particolare, svolge i seguenti compiti: dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le indicazioni del Presidente;
dirige l'attività dell'Organizzazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, degli eventuali uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede; ha la responsabilità del personale e propone agli organi competenti l’organico e il relativo trattamento economico, stabilisce le attribuzioni del personale e propone l’adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari; ha inoltre la responsabilità amministrativa e contabile. Partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardino direttamente.;
La nomina a Direttore è incompatibile con le attività dirette o indirette nel settore delle assicurazioni.;
T I T O L O VI°
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI
Art. 31
- La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali, potrà altresì essere eseguita direttamente dal Consorzio o mediante affidamento di un servizio di riscossione ad una Società, Ente o Istituto di Credito designato dal Consiglio di Amministrazione.
T I T O L O VII°
NORME FINALI
Art. 32
- Il Consorzio, nell’esercizio delle sue attività si richiama in ogni caso alle norme generali che disciplinano le associazioni riconosciute che operano con spirito mutualistico e senza scopo di lucro.
Art. 33
- Le riserve di bilancio, le quote di ammissione e di funzionamento e ogni altra entrata relativa ai versamenti dai soci, che costituiscano ”accrescimento patrimoniale” non sono ripetibili.
Art. 34
- In caso di cessazione del Consorzio, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto, a scelta dei liquidatori, ad associazioni che operano nel campo dell’agricoltura senza fini di lucro.
Art. 35
- Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto e dal regolamento, valgono le norme di legge e del codice civile