nel 2024
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COMPAGNIA | Definizione Eventi |
ARA 1847 | ALLUVIONE: Calamità naturale, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto alla presenza di masse d’aria fredda. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent’anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI - 1 mese. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture, e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibile anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se effettuata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort. ECCESSO DI NEVE. Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che, per durata e/o intensità, arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali: - Piogge non inferiori a 80 mm, che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, calcolate su un arco temporale di dieci giorni. - Precipitazioni di particolare intensità, ossia almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture abbiano causato danni alle produzioni assicurate. - Nubifragio con intensità di almeno 40 mm nell’arco di un’ora. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40°C. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. Si intende per tale un periodo di almeno 7 giorni consecutivi nei quali si verifichino temperature di almeno 42°C registrate per almeno 12 ore al giorno. VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest, abbinato a una temperatura di almeno 40°C. Sono considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori agli 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all’andamento delle medie delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l’avversità denunciata. |
ITAS | ALLUVIONE: Esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti, accompagnata da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. BRINA: Congelamento della rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture, dovuto a irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C, causato dalla presenza di masse d’aria fredda. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto al periodo di riferimento (calcolata su una serie storica di almeno trent’anni). Il fenomeno è attestato dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI – 3 mesi e deve: - Causare un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture; - Generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. - Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o vicine. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, anche se causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità è valida anche se effettuata a un’altezza inferiore ai 10 metri previsti dalla scala Beaufort. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni piovose: - Prolungate: precipitazioni cumulate ≥ 80 mm in 10 giorni, che eccedano di oltre il 50% le medie del periodo di riferimento; - Di particolare intensità: precipitazioni cumulate ≥ 80 mm in 72 ore; - Di breve durata e particolare intensità (nubifragio): precipitazioni di almeno 40 mm in 3 ore, che esercitino un’azione meccanica sulle colture orticole trapiantate o seminate, limitatamente: al periodo immediatamente successivo al trapianto per le colture orticole trapiantate, alla fase di germinazione per le colture seminate. Il nubifragio non è previsto su colture diverse da orticole trapiantate o colture seminate. Gli effetti delle precipitazioni con i parametri minimi sopra indicati devono arrecare danno alle colture assicurate. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che provochi effetti meccanici determinanti sulla pianta, compromettendo la produzione. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40°C. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura (per valori superiori a 0°C) che, per durata e/o intensità, provochi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto alla media delle temperature massime e minime dei tre giorni precedenti l’evento denunciato, limitatamente alla fase di fioritura. VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra Sud/Est e Sud/Ovest, abbinato a una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). ONDATA DI CALORE: Periodo prolungato di almeno 10 giorni consecutivi, in cui la temperatura massima giornaliera è pari ad almeno 40°C, superando la temperatura critica delle fasi vegetative delle diverse specie e causando effetti determinanti sulla fisiologia delle piante, gravi compromissioni del prodotto. |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto alla presenza di masse d’aria fredda e/o al congelamento di rugiada o alla sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture, causato dall’irraggiamento notturno. La copertura per l’evento gelo concerne esclusivamente il gelo primaverile, ovvero quello manifestatosi dal 01/01 al 21/06 dell’anno in corso. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture, dovuto all’irraggiamento notturno. ALLUVIONE:Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali, invadendo le zone circostanti.È accompagnata da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo, calcolata su una serie storica di almeno trent’anni. La siccità viene attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI -3 mesi e deve causare: -un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture; -un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. -Gli effetti devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. GRANDINE: Acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da: -Precipitazioni prolungate: piogge che eccedono per oltre il 50% e di almeno 80 mm la media decadale del periodo in cui si è verificato l’evento denunciato, calcolata sulla base dei dati meteorologici degli ultimi 5 anni. - Precipitazioni di particolare intensità: caduta di almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale di 3 giorni consecutivi. - Nubifragio: precipitazione di breve durata, caratterizzata da un’intensità di almeno 40 mm nell’arco di 3 ore, con una violenza tale da causare danni meccanici diretti al prodotto assicurato. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che, per durata e/o intensità, arreca effetti meccanici determinanti sulla pianta, compromettendone la produzione. VENTO FORTE:Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h - 14 m/s). Sono indennizzabili i danni limitati agli effetti meccanici diretti del vento forte sul prodotto assicurato, anche se causati dall’abbattimento dell’impianto arboreo. VENTO CALDO: (Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest, abbinato a una temperatura di almeno 40°C. Per durata e/o intensità, può arrecare effetti negativi con evidenti allessature a carico del prodotto. Il rischio può comprendere anche i danni causati da vento contenente masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico), che, per durata e/o intensità, comprometta il prodotto. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, con valori superiori a 0°C, tale da compromettere la vitalità delle piante e la produzione. Il fenomeno deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto alla media delle temperature massime e minime dei tre giorni precedenti l’evento denunciato. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori, con raggiungimento di temperature di almeno 40°C, provocando scottature al prodotto assicurato. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato per almeno 7 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura è superiore ai 40°C, causando: -effetti determinanti sulla fisiologia delle piante; -gravi compromissioni del prodotto. (OC) |
REALE MUTUA | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali avversità atmosferiche, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti. È accompagnata da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. BRINA: Congelamento della rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture, causata dall'irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento della temperatura sotto gli 0°C dovuto alla presenza di masse d’aria fredda. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo (calcolata su una serie storica di almeno trent’anni). Si verifica quando l’indice SPEI-3 mesi supera il valore soglia di -1,5, causando: - Grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa. - Impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture. - Depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, rendendo impossibile l'irrigazione di soccorso. - Gli effetti devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture vicine. GRANDINE: Acqua congelata che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il settimo grado della scala Beaufort (≥50 km/h o ≥14 m/s). Sono garantiti solo i danni meccanici diretti al prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell’impianto arboreo. ECCESSO DI PIOGGIA: Condizione di eccessiva disponibilità idrica nel terreno, causata da: - Precipitazioni prolungate: Piogge ≥100 mm che superano del 50% le medie del periodo di riferimento (su 10 giorni). - Precipitazioni intense: ≥80 mm in 72 ore, con danni alle colture in base alla fase fenologica. - Nubifragio: Pioggia ≥30 mm in 1 ora, con effetti meccanici diretti sulle produzioni assicurate. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica di fiocchi o granuli di ghiaccio che provoca effetti meccanici negativi sulla pianta, compromettendo la produzione. COLPO DI SOLE: Effetto dell'incidenza diretta dei raggi solari con temperature ≥40°C per almeno tre ore consecutive. Valido solo con pratiche colturali ordinarie. SBALZO TERMICO: Variazione brusca della temperatura (>0°C) che causa effetti negativi sulla vitalità delle piante e compromette la produzione. La temperatura deve variare di almeno 10°C rispetto alla media delle temperature massime e minime dei tre giorni precedenti l’evento. VENTO CALDO: Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest, con temperatura ≥40°C. Sono inclusi i danni causati da vento con aerosol atmosferico (particelle di acqua marina). ONDATA DI CALORE: Periodo di oltre 7 giorni consecutivi con: -Temperatura minima sempre >29°C. -Temperatura massima sempre >40°C. Causa effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e gravi danni al prodotto. |
UNIPOLSAI | ALLUVIONE: Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0° C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent’anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort - velocità pari o maggiore a 50 Km/h (14 m/s) - limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno, causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di 10 giorni, non inferiori comunque ad 80 mm, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come Eccesso di Pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio - intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora. Sono da considerarsi esclusi invece, i fenomeni di ruscellamento, asportazione superficiale del substrato, scalzamento delle piante dovuti a pendenza del terreno. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° C, rilevate a 2 m di altezza dal terreno. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del Prodotto. La temperatura minima deve essere maggiore di 28°C e la temperatura massima maggiore di 40°C e deve verificarsi su un arco temporale di 15 giorni ininterrotti. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori agli 0° C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10° C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e minime dei 3 giorni che precedono l’evento denunciato. VENTO CALDO (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° C, rilevata a 2 m di altezza dal terreno, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. |
GROUPAMA | COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori (temperature superiori a 40°C) che, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione, in base alla fase fenologica delle colture. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di aziende agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato per almeno 72 ore con temperatura media di almeno 40°C. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica di aghi o lamelle di ghiaccio che, per durata e/o intensità, arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di aziende agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali piogge che eccedano per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che, in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio più o meno voluminosi. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 3°C, che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura di almeno 10°C, per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei tre giorni che precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda provenienti da direzione sud-est e sud-ovest ed aventi una temperatura almeno pari a 40°C, comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali, che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. |
GENERALI | Alluvione: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Brina: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gelo: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Siccità: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno 30 anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3mesi. Tale condizione deve causare un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture, e generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Eccesso di Pioggia: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio – con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora. Eccesso di Neve: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che causa effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Grandine: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio. Vento Forte: Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, anche se causati dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Colpo di sole / Ondata di calore: Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell’aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore a 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie. Sbalzo termico: Variazione della temperatura dell’aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell’aria di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l’evento denunciato. Vento caldo: Movimento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell’aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). |
Sace BT | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. SICCITA’: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent’anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3 mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da: • precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore a 100 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni • precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore • precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi per almeno 2 ore consecutive, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie, e comunque superiore a 40° per 3 ore consecutive nell’arco di 10 giorni, tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 12°C rispetto all’andamento delle medie delle temperature massime e 8 gradi per le minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato, facendo riferimento alle medesime ore dei tre giorni precedenti. VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° centigradi. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina, che raggiunga almeno il 7° della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s (aerosol atmosferico). |
VITTORIA (Assiteca) | Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti esclusivamente sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Eccesso di pioggia: gli eventi che rientrano nella fattispecie eccesso di pioggia sono il nubifragio, le precipitazioni intense e le precipitazioni prolungate. I parametri sotto riportati sono da intendersi minimi per poter attivare la garanzia e non rappresentano di per sé indice di danno alle colture. Nubifragio: precipitazione violenta, improvvisa e di breve durata caratterizzata da intensità pari ad almeno 50 mm nell’arco di sole 2 ore consecutive. Tale fenomeno è associabile ad un'azione eminentemente meccanica di scalzamento, limitatamente al periodo immediatamente successivo al trapianto di colture orticole o alla fase di germinazione delle colture seminate. - Precipitazioni intense: piogge pari ad almeno 80 mm (800 m³/ha) nelle 72 ore. - Piogge prolungate: piogge con entità non inferiore a 100 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni (antecedenti la data di denuncia), che eccedano per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento (5 anni escluso il presente). Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che, per durata e/o intensità, arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta con conseguente compromissione della produzione. Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40°C persistenti per almeno 3 ore consecutive, rilevate ad almeno 2 metri di altezza, che arrechino effetti determinanti sulla pianta e compromettano la produzione. Vento Caldo (Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest, abbinato a una temperatura di almeno 40°C persistente per almeno 3 ore consecutive, rilevata ad almeno 2 metri di altezza, che arrechi effetti determinanti sulla pianta e comprometta la produzione. Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna fase vegetativa delle diverse specie, tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno deve provocare, nei tre giorni precedenti l’evento denunciato, una variazione di temperatura di almeno: 12°C rispetto alla media delle temperature massime 8°C rispetto alla media delle temperature minime Sono esclusi: gli abbassamenti di temperatura uguali o inferiori a 0°C le variazioni di temperatura che ricadano nelle definizioni relative alle altre avversità. Avversità catastrofali Alluvione: calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali, invadendo le zone circostanti e trasportando materiale solido e incoerente. Gli effetti dell’evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e situate in zone con caratteristiche orografiche analoghe. Brina: congelamento della rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuto ad irraggiamento notturno. Gelo: abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto alla presenza di masse d’aria fredda. Siccità: condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo (calcolata su una serie storica di almeno trent’anni), attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3 mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare: un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. |
REVO INSURANCE SPA | ALLUVIONE: Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent’anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi, lamelle di ghiaccio, che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Tale evento può essere causato da: - Precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% e non inferiori a 80 mm rispetto alla media decadale del periodo in cui si è verificato l’evento oggetto di denuncia, calcolata considerando i dati meteorologici degli ultimi 5 anni, relativa all’arco temporale delle tre decadi a cavallo di quella in cui si manifesta l’evento denunciato. - Precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale di 72 ore consecutive. - Nubifragio, intendendo per esso la precipitazione di breve durata caratterizzata da una intensità di almeno 40 mm riferita ad un arco temporale di 3 ore. VENTO FORTE: Il fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km orari o 14 metri/secondo) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. COLPO DI SOLE. Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori, con raggiungimento di temperature di almeno 40°C che per durata e intensità provochino scottature al prodotto assicurato. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe. ONDATA DI CALORE. Periodo di tempo prolungato di almeno 15 giorni consecutivi durante il quale la temperatura è superiore a e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori a 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime o minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. VENTO CALDO (Scirocco e/o Libeccio). Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C che per durata ed intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe. |
ZURICH (Assiteca) | GRANDINE: Acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti esclusivamente sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. ECCESSO DI PIOGGIA: Gli eventi che rientrano nella fattispecie eccesso di pioggia sono: il nubifragio, le precipitazioni intense, le precipitazioni prolungate. I parametri sotto riportati sono da intendersi minimi per poter attivare la garanzia e non rappresentano assolutamente di per sé indice di danno alle colture. - Nubifragio: Precipitazione violenta, improvvisa e di breve durata caratterizzata da intensità pari ad almeno 50 mm nell’arco di sole 2 ore consecutive. Questo fenomeno è associabile ad un’azione meccanica di scalzamento, limitatamente al periodo immediatamente successivo al trapianto di colture orticole o alla fase di germinazione delle colture seminate. - Precipitazioni intense: Piogge pari ad almeno 80 mm (800 m³/ha) nelle 72 ore. - Piogge prolungate: Piogge con entità non inferiori a 100 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni (antecedenti la data di denuncia) e che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento (cinque anni escluso il presente). ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che, per durata e/o intensità, arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta con conseguente compromissione della produzione. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40°C persistenti per almeno 3 ore consecutive, rilevate ad almeno 2 metri di altezza, che arrechi effetti determinanti sulla pianta con conseguente compromissione della produzione. VENTO CALDO (SCIROCCO E/O LIBECCIO): Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest, abbinato ad una temperatura di almeno 40°C persistente per almeno 3 ore consecutive, rilevata ad almeno 2 metri di altezza, che arrechi effetti determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato, valutabile in un arco temporale di almeno trenta giorni, durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura che, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Il fenomeno deve provocare, nei tre giorni precedenti l’evento denunciato: Una variazione di almeno 12°C rispetto alla media delle temperature massime Una variazione di almeno 8°C rispetto alla media delle temperature minime Esclusioni: Abbassamenti di temperatura uguali o inferiori a 0°C Variazioni di temperatura che ricadano nelle definizioni relative alle altre avversità ALLUVIONE: Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali, invadendo le zone circostanti e accompagnandosi a trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti dell’evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o situate in zone con caratteristiche orografiche analoghe. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta all’irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto alla presenza di masse d’aria fredda. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo, calcolata su una serie storica di almeno trent’anni. Criterio di valutazione: Superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3 mesi. Effetti: Grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa con impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture Depauperamento delle fonti idriche, tale da rendere impossibili gli interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o situate nelle vicinanze. |
SVIZZERA | GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se effettuata a un'altezza inferiore ai 10 metri previsti dalla scala di Beaufort. ECCESSO DI PIOGGIA: Gli eventi contemplati nell’eccesso di pioggia sono: - Nubifragio: Precipitazioni di particolare intensità e di breve durata, con almeno 40 mm di pioggia nell’arco di 3 ore, che causano un'azione meccanica di scalzamento. Questo fenomeno è rilevante soprattutto nel periodo immediatamente successivo al trapianto delle colture orticole o durante la fase di germinazione delle colture seminate. - Precipitazioni di particolare entità: Piogge di almeno 80 mm (800 m³/ha) nelle 72 ore. - Piogge prolungate: Precipitazioni con un accumulo minimo di 100 mm in otto giorni e che superano del 50% le medie del periodo di riferimento (gli otto giorni precedenti la data della denuncia). ALLUVIONE: Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. GELO E BRINA: Abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda. La “brina” si caratterizza per congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent’anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. L’attivazione della garanzia avviene quando, con riferimento alla fase fenologica in cui si trova la coltura, l’apporto idrico naturale riscontrato, espresso in millimetri di pioggia, sarà inferiore fabbisogno di piovosità considerato come minimo necessario per il raggiungimento degli ordinari livelli di produzione. In ogni caso l’evento deve: - essere riscontrato almeno sul 25% della superficie agricola del comune di riferimento del certificato; - produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva. - La garanzia viene prestata unicamente per le colture irrigue, dove per colture irrigue si intendono colture che beneficiano di regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo. COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE: Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell’aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore a 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie. SBALZO TERMICO: Variazione della temperatura dell’aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell’aria di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l’evento denunciato. VENTO CALDO: Movimento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell’aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). |
ASSICURATRICE MILANESE | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent’anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3 mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore a 100 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi per almeno 2 ore consecutive, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie, e comunque superiore a 40° per 3 ore consecutive nell’arco di 10 giorni, tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8°C per le minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato, facendo riferimento alle medesime ore dei tre giorni precedenti. VENTO CALDO Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° centigradi. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina, che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) (aerosol atmosferico). |
BENE ASSICURAZIONI | Alluvione: calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe Siccità: condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent’anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze Eccesso di neve: precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Grandine: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o dal prodotto assicurato eo dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi, che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti negativi sulla produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Ondata di calore: periodo di tempo prolungato, almeno 10 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura raggiunga eo superi i 40° C e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante eo gravi compromissioni del prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi, per valori superiori allo 0°, nell’arco di tre ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell’ambito delle otto ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purché la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Vento caldo: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe. |
COMPAGNIA | Oggetto della garanzia e limitazioni all'indennizzo (franchigie,limiti e scoperti) |
ARA 1847 | OGGETTO DELLA GARANZIA - E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, ecc.pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. - Per eccesso di pioggia si intendono i soli effetti i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta. - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo presentazione documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui - Dati meteorologici: SI utilizzo Radar Meteo. Tolleranza del 10% per i rilievi relativi ad: eccesso pioggia, 5% per colpo di sole, ondata di calore, vento caldo - I rischi catastrofali (alluvione,siccità e gelobrina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) - B) - C) - Franchigia minima 10% per grandine (15% per pomodoro, 20% per frutta, cucurbitacee e vivai), - Franchigia minima vento 15% per cereali e mais, riso per altri prodotti stessa franchigia grandine (tranne prodotti con fr grandine più alta, riso, actinidia, pere, susine, albicocche), - Franchigia minima 40% per tutte avversità catastrofali frutta; - Franchigia minima 30% per tutte le altre avversità. - Nei casi di FR differenti tra GR e VF la FR è elevata al livello superiore; - In caso di danni combinati grandine/vento ed altre avversità superiori al 30%, per ogni punto di danno da GR e/o VF la fr è ridotta di un punto per ogni punto di danno fino al 20%; - In caso di danni combinati grandine e/o vento con avversità catastrofale fr.40% per frutta, 30% per uva da vino, per gli altri prodotti, oltre il 30%, si riduce di 1 punto per ogni punto di danno, con il minimo del 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A) - B) - C) - 80% per grandine e vento forte (per tabacco 75% per grandine 60% per vento; - 50% per danni da altre avversità - 50% in caso di danni combinati grandine e/o vento ed altre avversità --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO Per tutte le produzioni biologiche scoperto del 20% |
GENERALI | OGGETTO DELLA GARANZIA -E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, ecc.pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. -La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, laddove sia disponibile documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui per esaurimento di invasi o bacini artificiali per insufficienti precipitazioni. - Per eccesso di pioggia sono risarcibili solo i danni provocati dall'asfissia radicale; - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono concessi solo con POLIZZA TIPO A e vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% per eccesso di pioggia, 5% per tutte le avversità tranne grandine e gelo-brina -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) - B) - C) - POLIZZA TIPO A integrativa solo grandine e vento - franchigia minima 10% per grandine per uva, mais, cereali, riso soia e pomodoro, pomacee - franchigia minima 15% per grandine frutta, leguminose ed altri prodotti - franchigia minima 20% per grandine cucurbitacee e vivai; - franchigia minima 10% per vento: uva, soia, pomacee, pomodoro, 15% per mais, cereali, riso, per i restanti prodotti stessa franchigia prevista per la grandine - franchigia minima 30% (40% per frutta, mais, riso e soia) in presenza di danni da avversità catastrofali - franchigia minima 30% per tutti i prodotti in assenza di danni da avversità catastrofali - In caso di danni combinati gr/vf ed altre avversità: - FRUTTA, RISO, SOIA e MAIS: se danno grandine/vento inferiore alla metà del danno complessivo 40%, diversamente 30%; - PER TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI: se danno grandine/vento inferiore alla metà del danno complessivo 30%, diversamente 20% -------------------------------------------------------------------------- LIMITI DI INDENNIZZO (al netto della franchigia) POLIZZA TIPO A) - B) - C) per FRUTTA, RISO, SOIA e MAIS - 30% per danni da gelo brina, siccità, alluvione; - 40% per danni combinati con altre avversità e grandine e/o vento maggiori di 10 punti; - 50% per danni combinati con altre avversità e grandine e/o vento forte superiore al 50% del danno complessivo; - 80% per danni da grandine e/o vento per tutti gli ALTRI PRODOTTI - 50% per tutti i danni diversi da grandine e/o vento; - 60% per danni combinati con altre avversità e grandine e/o vento maggiori di 10 punti; - 70% per danni combinati con altre avversità e grandine e/o vento forte superiore al 50% del danno complessivo; - 80% per danni da grandine e/o vento ------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO Non previsto |
SVIZZERA | OGGETTO DELLA GARANZIA - La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto. - Per eccesso di pioggia si intendono i danni per asfissia radicale su colture erbacee ed eradicazione di piante appena trapiantate - La garanzia vento forte cessa 10 giorni prima della raccolta per tutti i prodotti, non oltre il 30/9; - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - La siccità viene prestata unicamente per le colture irrigue, dove per colture irrigue si intendono colture che beneficiano di regolare irrigazione. ------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A)-B)-C) - franchigia minima 10% per grandine per cereali, mais, riso, soia ed uva da vino e 15% per vento: cereali, mais, soia, uva da vino - franchigia minima 10% per grandine e vento pomodoro - franchigia minima 20% per frutta, cucurbitacee, soia ed orticole - franchigia 40% per alluvione, gelo-brina, siccità - franchigia minima 30% per le altre avversità - Nei casi di FR differenti tra GR e VF la FR è elevata al livello superiore; - Per i danni combinati, anche con GR e/o VF ed altre avversità vale la fr. superiore ------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A)-B)-C) - 80% per grandine e vento; - 30% per gelo-brina, alluvione, siccità - 50% per altre avversità; In caso di danni combinati vale il danno prevalente ------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - 15% per i danni da tutte le avversità su frutta, prodotti speciali, cocomeri, meloni, orticole; - 20% per produzioni biologiche |
UNIPOLSAI | OGGETTO DELLA GARANZIA - E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. - Per eccesso di pioggia si intendono gli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e la perdita di produzione. - Sono inclusi anche i danni relativa alla marcescenza e spaccatura delle bacche e dei frutti in prossimità della raccolta (10 giorni precedenti la raccolta per il prodotto ciliegie e 20 giorni per gli altri prodotti). - I rischi catastrofali (alluvione,siccità e gelobrina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Prevista liquidazione per partita anche per sbalzo termico e colpo sole vento caldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) - Per tutti i prodotti e tutti i rischi fr.30% fissa (opzione non presente nel preventivatore) POLIZZA TIPO D) Solo eventi catastrofali, fr.40% fissa POLIZZA TIPO B) - C) - Franchigia minima 10% per grandine e vento (fr. min15 per vento cereali e mais), - franchigia minima 15% per frutta, - franchigia minima 20% per orticole, - franchigia minima 30% per prodotti speciali, cocomeri e meloni e vivai); - fr.40% per alluvione, gelo-brina, siccità per tutti i prodotti; - fr.30% per le altre avversità. - In caso di danni combinati la fr. è ridotta di un punto per ogni punto di danno sino alla fr. min del 20%, qualora i danni da gr e/o vf siano prevalenti. Se presenti eventi catastrofali fr. si riduce sino al 30%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITE DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A) - Limite di indennizzo 50% per tutti i prodotti (opzione non presente su preventivatore) POLIZZA B) - C) - F) - 70% per grandine e vento per tutti i prodotti; - 50% per tutte le altre avversità (60% per gelo-brina e siccità per tutte produzioni diverse da uva, frutta) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO E' previsto uno scoperto del: - 20% per Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Vento Caldo, sia in forma singola che combinata tra di loro per tutti i prodotti; - 10 % per Gelo/Brina singolo o combinato con qualsiasi evento, su tutti i prodotti, ad eccezione di scoperto del 20% per Gelo/brina singolo o combinato con qualsiasi evento su “Frutta e Uva”; - 10 % per Siccità singola o combinata con qualsiasi evento, su tutti i prodotti, ad eccezione di scoperto del 20% per Siccità singola o combinata con qualsiasi evento su “Tutti i prodotti erbacei e Uva”; |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | OGGETTO DELLA GARANZIA - E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo presentazione documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui - Per eccesso di pioggia si intendono i soli effetti provocati da: asfissia radicale che determinata la morte della pianta, minor produzioni resa per eccesso di pioggia (ad eccezione di arboree, cereali a paglia, leguminose e riso) cracking su drupacee e pomacee, marcescenza su uva da vino (vedi condizioni speciali), effetti meccanici da nubifragio su prodotti seminati o trapiantati nei primi 20 giorni dal trapianto e 30 giorni dalla semina, - asfissia radicale per tutti i prodotti tranne uva da vino - Per colpo di sole, vento caldo ed ondata di calore si intendono esclusivamente avvizzimenti, appassimenti, scottature ed allessature sul prodotto - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% tolleranza per la garanzia eccesso di pioggia. - I rischi catastrofali (alluvione,siccità e gelobrina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA). - POLIZZA TIPO B integrativa solo per grandine e vento --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO B) - C) - Franchigia minima grandine 10% per grandine (15% per actinidia, pomodoro, segale, triticale, farro, miglio, grano saraceno, 20% per frutta, prodotti speciali e vivai, 30% per ciliegie); - Franchigia minima vento forte 10% uva da vino, 15% per frumento e mais (per altri prodotti come gradine); - Franchigia minima 30% per tutte le altre avversità (fr.40% per alluvione, gelo brina, siccità prodotto frutta); - Nei casi di franchigie differenti tra grandine e/o vento forte ed altre avversità vale la franchigia più elevata. OPZIONE CON FRANCHIGIA SCALARE SECUFARM (di seguito le tipologie integrate nel preventivatore): - per frutta, pomodoro ed uva da vino: franchigia scalare 20-0 la franchigia decresce di un punto ogni due/tre punti di danno da GRANDINE E VENTO. A partire dal danno 70 franchigia 0; - per riso, mais, autunno-primaverili, oleaginose franchigia 20-0, decresce di un punto ogni punto di danno. A partire dal danno 40 franchigia 0 - per riso, mais, autunno-primaverili, oleaginose: franchigia scalare 10-5, la franchigia decresce di un punto per ogni punti di danno da GRANDINE. A partire dal danno 15 la franchigia è 5 Per frutta e seminativi in caso di danno da: alluvione, siccità, gelo-brina fr.40%, In caso di danni combinati con altri eventi per i quali non è prevista franchigia a scalare, si utilizza la franchigia più alta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITE DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO B) - C) - 80% per grandine e vento su tutti i prodotti (eccezioni: vento forte su arboree 70%) - 50% per tutti gli altri eventi comprese catastrofali; - In caso di danni combinati GRANDINE e/o VENTO con altre avversità il limite di indennizzo è pari al 50% - Relativamente alla tipologia SECUFARM (franchigia scalare 30-0 o 20-0) è previsto un limite indennizzo, per: - grandine variabile per categoria di prodotto, generalmente 80% per grandine, 70% per vento, 50% per gli altri eventi anche se combinati con grandine --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO Previsto del 10% per tutte le produzioni biologiche |
REALE MUTUA | OGGETTO DELLA GARANZIA -E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, ecc.pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. - L'eccesso di pioggia, è previsto per i soli effetti provocati dell’asfissia radicale che determinino la morte delle piante, cracking e marcescenza delle bacche e dei frutti 20 giorni prima della raccolta. La bomba d'acqua, 30 mm in un'ora è da considerarsi per i soli effetti meccanici sulla produzione assicurata. - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo presentazione documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui - Dati meteo: Si utilizzo dati radar meteo. Per eccesso di pioggia viene applicata una tolleranza del 5% - SONO ESCLUSI i danni conseguenti alla minor allegagione dovuta alle difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell’avversità con la fioritura. - I rischi catastrofali (alluvione,siccità e gelobrina) ed accessori (colpo sole vento caldo e sbalzo termico) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - I rischi catastrofali sono concessi solo su autorizzazione della direzione ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) - B) - C) - Franchigia minima 10% per grandine per mais, cereali, riso, soia ed uva da vino (15% per pomodoro, orticole, 20% per frutta, cocomeri, meloni, 30% per ciliegie e colture da seme); - Franchigia minima 15% per vento forte per tutti i prodotti (20% frutta, vivai e tabacco, 30% per ciliegie e colture da seme); - Altre avversità franchigia 30% per gli altri prodotti (40% per frutta ed olive) - In caso di danni combinati vale la franchigia superiore -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A) - B) - C) - 80% per i danni da grandine a fr.10, 75% a fr.15, 70% a fr.20 e 60% a fr.30 - 50% per tutte le altre avversità anche combinate con la grandine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO - Per tutti prodotti arborei è' previsto uno scoperto del 20%, per i danni verificatisi nei 15 giorni antecedenti alla raccolta per l'avversità vento forte. - In caso di mancata indicazione nel certificato data semina/ trapianto o la stessa non veritiera applicazione scoperto del 50%. - Per tutti i danni da gelo-brina e/o siccità, in presenza di un danno da grandine non superiore al 10%, verrà applicato uno scoperto del 20% |
ITAS | OGGETTO DELLA GARANZIA -E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, ecc.pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. - Il vento forte cessa 10 giorni prima della maturazione di raccolta. - Dati meteorologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% tolleranza per avversità eccesso di pioggia. - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue (tranne cereali, oleaginose ed uva da vino), con obbligo presentazione documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelobrina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Polizza tipo A (nove rischi franchigia 30% senza integrativo) - Polizza tipo B: per 6 rischi non prevista integrativa per eccesso di pioggia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO B) - C) - G) - franchigia minima 10% per grandine e vento per tutti i prodotti (eccezione vento 15% per mais, sorgo, cereali a paglia) - franchigia minima 15% per frutta, pomodoro; - franchigia minima 20% cocomeri, meloni, vivai e tabacco - franchigia minima 40% per gelo alluvione siccità per tutti i prodotti; - franchigia minima 30% per le altre avversità (per tipologia 6 rischi eccesso di pioggia fr.40% per tutti i prodotti ad eccezione uva da vino) - In caso di danni combinati (GR, VF ed altre avv.) superiori al 30% la franchigia è ridotta di un punto per ogni punto grandine di danno fino al 20% (per uva da vino ridotta di due punti di franchigia ogni punto di danno). - Per prodotti con fr.40% la franchigia è ridotta di un punto per ogni punto di danno causato da grandine e/o vento, con il minimo del 30% (eccezione uva da vino, fr. scalare 30-20) - PER POLIZZE SEMPLIFICATE G franchigia 40%: colture permanenti (esclusi agrumi e olive), orticole e vivai, 45% per seminativi, agrumi e olive ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO B) - C)- G) - 80% per danni grandine (eccezione uva da vino, nessun limite, tabacco, vivai 70%, pioppi in pieno campo 20%, colture da seme 50%); - 70% per danni da vento (50% per orticole da seme) - 50% per danni da altre avversità anche combinati con grandine e vento - 10% PER POLIZZE SEMPLIFICATE G ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO POLIZZA TIPO B) - C) Per danni catastrofali su albicocche, albicocche precoci, nettarine precoci, nettarine, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, ciliegie, mandorle, fichi, fragole, piccoli frutti, cachi, mais (tutte le tipologie), pomodoro, colture ortive da seme - piante madri di viti portainnesto - nesti di vite – tabacco - colture aromatiche e officinali – cocomeri – meloni - colture orto/florovivaistiche in pieno campo applicato scoperto del 20% |
VITTORIA (Assiteca) | OGGETTO DELLA GARANZIA -E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, ecc.pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. -La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, laddove sia disponibile documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui per esaurimento di invasi o bacini artificiali per insufficienti precipitazioni. - Per eccesso di pioggia si intendono i danni relativi all'asfissia radicale per le colture erbacee, effetti meccanici da nubifragio per nei primi 20 giorni dal trapianto e 30 giorni dalla semina, effetti meccanici da nubifragio e precipitazioni intense per frumento duro e frumento tenero, cracking per le colture arboree entro i 20 giorni prima della raccolta (NO CILIEGIE), marcescenza su uva da vino; - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% tolleranza per la garanzia eccesso di pioggia. - Il vento forte per le colture arboree cessa 20 giorni prima della raccolta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZE TIPO A)-B)-C) - franchigia minima 10% per grandine e vento per mais, cereali, soia, uva da vino (eccezione vento forte fr.15 per cereali, mais, soia) - franchigia minima 15%per grandine e vento frutta e pomodoro - franchigia minima 20% per orticole e vivai - franchigia minima 30% per cocomeri, meloni e ciliegie - franchigia minima alluvione gelo brina, siccità 40% - Altre avversità fr.30%. - In caso di danni combinati grandine/vento e/o altre avversità viene utilizzata la franchigia più elevata ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A)-B)-C) - 80% per grandine e vento per tutti i prodotti (eccezione 70% vivai, tabacco e cucurbitacee) - 50% per tutte le altre avversità - In caso di danni combinati grandine e/o vento e altre avversità il limite di indennizzo è pari al 50%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - E' previsto una scoperto del 10% per i danni relativi ai prodotti biologici laddove il danno da grandine è prevalente - Il vento forte cessa 20 giorni prima della maturazione di raccolta del prodotto per le produzioni arboree. |
ASSICURATRICE MILANESE | OGGETTO DELLA GARANZIA -E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, ecc.pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo presentazione documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui - Per eccesso di pioggia sono riconosciuti i soli danni da asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta, per UVA DA VINO solo i danni da marcescenza nei 20 giorni prima della raccolta e nei 5 successivi. - Per la frutta è riconosciuto il cracking 20 giorni prima della raccolta e nei 5 successivi- - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% tolleranza per eccesso di pioggia vento caldo e colpo di sole ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) - B) - C) - Franchigia minima grandine: 10% per uva, cereali, mais, riso e soia; 15% per tutti gli altri prodotti ad eccezione: cucurbitacee, vivai, albicocche, ciliegie e suine 20% - Franchigia minima vento 15% per cereali, soia, mais ed uva da vino, per tutti gli altri prodotti è uguale alla grandine - Franchigia 40% per tutti gli altri eventi - In caso di danni combinati gr/vf ed altre avversità, con danni relativi a grandine e vento >=5 punti è prevista una fr. scalare 40-30 passo 1 a partire dal danno 41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITE DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A) - B) - C) - 80% per danni da grandine e vento - 40% per le avversità , Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o tra loro combinate; - In caso di danni combinati grandine e/o vento ed altre avversità verrà applicato limite 40% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO Previsto per le sole colture orticole, pari al 30%, in caso di mancata indicazione dell'epoca di trapianto (o indicazione errata) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POLIZZA SEMPLIFICATA G - Per il prodotto Uva da vino: Per i rischi grandine e vento forte la franchigia sarà del 20% con limite di indennizzo lordo del 50%. Per le avversità diverse da grandine e vento forte valgono i limiti di indennizzo previsti per le altre avversità - Per i prodotti Pesche e Nettarine: Per i rischi grandine e vento forte la franchigia sarà del 20% con limite di indennizzo lordo del 50%. Per le avversità diverse da grandine e vento forte valgono i limiti di indennizzo previsti per le altre avversità - Per i prodotti frumento duro, tenero, avena, farro, orzo, ecc., franchigia fissa e assoluta del 55% (65% per le aziende delle regioni del Sud Italia) e limite lordo di indennizzo (al lordo di franchigia) del 80% per le garanzie CAT, accessorie e di frequenza diverse da grandine e vento forte. Per i rischi grandine e vento forte la franchigia sarà del 20% con limite lordo franchigia dell’80%; - Per i danni combinati grandine e/o vento forte con altre avversità, la franchigia applicata sarà quella maggiore; - Non è previsto il danno da qualità. |
REVO INSURANCE SPA | OGGETTO DELLA GARANZIA -E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, ecc.pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. -La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, laddove sia disponibile documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui per esaurimento di invasi o bacini artificiali per insufficienti precipitazioni. - Il vento forte cessa alla maturazione di raccolta in presenza di raffiche superiori a 75 km/h - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Eccesso di pioggia interviene per effetti asfissia radicale ed il cracking nei 20 giorni precedenti la raccolto per la frutta (NO CILIEGIE) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A)- B) -C) - Franchigia minima 10% per grandine cereali, mais, riso, soia, uva, 20% per vivai e pioppi e 15% per i restanti prodotti - Franchigia minima 10% per vento uva da vino, 15% per mais, colza, riso, soia, autunno vernini, per gli altri prodotti come la grandine - Franchigia minima 30% per le altre avversità; - In caso di danni combinati franchigia 20% quando danni grandine e/ vento superiori alla metà danno complessivo, diversamente 30% - per polizza tipo A fr.30% per tutti i rischi - polizza opzionale light 6 rischi, tipo B con fr. fissa 30% per tutti i rischi 40% per eventi catastrofali ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A) -B) -C) - Nessun limite per grandine e vento (80% per cereali e mais) - 50% gelo/brina, siccità, alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, vento caldo e colpo di sole, ondata di calore; - 50% per vento forte per i prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci, le produzioni da seme; - In caso di danni combinati si considera il limite relativo all'evento prevalente. - polizza opzionale light 6 rischi, tipo B limite di indennizzo al netto della fr: 60% per danni prevalenti da grandine e vento forte, 40% per danni prevalenti da altre avverstià ad esclusione delle catastrofali, 30% per danni prevalenti da catastrofali -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO E' previsto lo scoperto del 20% per danni da siccità su uva da vino e danni da vento forte su frutta, tabacco. Per la polizza light previsto scoperto 20% per danni prevalenti da Siccità e/o da Gelo Brina e/o Alluvione e/o Eccesso di Pioggia |
BENE ASSICURAZIONI | OGGETTO DELLA GARANZIA -E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, ecc.pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo presentazione documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui; - L'eccesso di pioggia è relativo agli effetti provocati dall'asfissia radicale e dalla mancata fecondazione per alterazioni degli organi riproduttivi. per il prodotto frutta (no ciliegie e fragole) anche marcescenza nei 20 giorni prima della raccolta); - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% tolleranza per eccesso di pioggia ------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) -B) -C) - Franchigia minima 10% per grandine e vento per il prodotto uva da vino; - franchigia minima 10% per grandine e 15% per vento per: per cereali, mais, riso, soia, sorgo e colza; - franchigia minima 15% per grandine e vento per: pomodoro, girasole, frutta (tranne albicocche, ciliegie e susine), erba medica, colture erbacee, - Franchigia minima 20% per grandine e vento per tutti gli altri prodotti; - franchigia minima 40% per alluvione, gelo-brina, siccità su drupacee, pomacee, frutticole varie, Mais, Riso, Soia e Vivai di piante da frutto e di vite, 30% per gli altri prodotti; - franchigia minima 30% per tutte le altre avversità; - In caso di danni combinati (GR, VF ed altre avv.) se prevalenti danni da grandine e vento la franchigia è 20%, diversamente il 30%. Limitatamente alle avversità catastrofali per i prodotti con fr.40% se grandine e vento prevalenti fr.30% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A) -B) -C) - 80% per danni da grandine e vento forte - 30% per danni Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico su Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Soia, Riso, e Vivai - 50% per danni Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico sulle produzioni non elencate al punto precedente - 50% per danni da Grandine e/o Vento Forte ed Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, grandine e/o vento non prevalenti - 70% per danni da Grandine e/o Vento Forte ed Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, grandine e/o vento prevalenti -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO Previsto scoperto del 20% per le produzioni protette relativamente al gelo brina e grandine con reti non stese nei 5 giorni antecedenti la raccolta |
Sace BT | OGGETTO DELLA GARANZIA -E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, ecc.pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. -La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue (per uva da vino limitatamente ai disciplinari di produzione che non consentano l'irrigazione), laddove sia disponibile documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui per esaurimento di invasi o bacini artificiali per insufficienti precipitazioni. -L'eccesso di pioggia è limitato agli effetti provocati dall'asfissia radicale che determini la morte della pianta e dalla marcescenza e/o spaccatura (cracking) delle bacche, grappolo e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta. La marcescenza e/o spaccatura(cracking) parte 20 giorni prima della raccolta. - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% tolleranza per eccesso di pioggia, vento caldo e colpo di sole ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) - B) - C) - Franchigia minima grandine 10% per uva, cereali, mais, riso e soia; 15% per tutti gli altri prodotti ad eccezione: cucurbitacee, vivai, albicocche, ciliegie e susine 20% - Franchigia minima vento 15% per cereali, mais ed uva da vino, per tutti gli altri prodotti è uguale alla grandine - Franchigia eccesso di pioggia 30% per tutti i prodotti - Franchigia per tutti gli altri eventi 40%, ad eccezione uva da vino fr.30% - In caso di danni combinati gr/vf ed altre avversità, con altre avversità: ▓ se grandine e vento prevalenti rispetto a avversità a fr.30% la franchigia scala di 1 punto per ogni punto di danno con fr. minima 20 a partire dal danno 50; ▓ se grandine e vento prevalenti rispetto a avversità a fr.40% la franchigia scala di 1 punto per ogni punto di danno con fr. minima 30 a partire dal danno 50; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITE DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A) - B) - C) - 80% per danni da grandine e vento - 40% per le avversità , Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o tra loro combinate; - In caso di danni combinati grandine e/o vento ed altre avversità, se grandine e vento prevalenti, verrà applicato limite 60% - In caso di danni da eccesso di pioggia su ciliegie, verrà applicato limite 40% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO Previsto per le sole colture orticole, pari al 30%, in caso di mancata indicazione dell'epoca di trapianto (o indicazione errata) |
GROUPAMA | OGGETTO DELLA GARANZIA -E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, ecc.pioggia, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. - Integrativa operativa solo per grandine e vento, no eccesso di pioggia - Per eccesso di pioggia la garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla) per tutte le produzioni arboree dall’allegagione; -per tutti i prodotti in conseguenza della perdita di produzione derivante dalla morte delle pianta -per asfissia radicale nonché, per: a) prodotto frutta: per lesioni alla drupa in prossimità della raccolta (cracking); b) prodotto uva da vino: per marcescenza in prossimità della raccolta; - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% per tutti i rischi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO C) - franchigia minima 10% per grandine e vento per colza, girasole, riso e uva - franchigia minima 15% per grandine e vento frutta, mais, cereali, orticole, cocomeri e meloni - franchigia minima 20% per grandine e vento per vivai - franchigia minima 20% per grandine e vento per ciliegie - franchigia altre avversità 30% - in caso di danni, grandine e/o vento ed altre avversità, per danni inferiori al 30% fr. minima 30% er danni complessivi superiori al 30%, la franchigia è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITI DI INDENNIZZO (al netto della franchigia) POLIZZA TIPO C) - 80% per grandine su mais - 65% per grandine anche se combinata con altri eventi, per tutte le colture erbacee ed orticole da seme (fatta eccezione per il frumento) - 50% per gli altri rischi, arborei, vivai, ed uva da vino 60% (60% per il solo vento forte per mais, cereali, oleaginose, riso) - 70% per danni combinati grandine ed altre avversità per arboree, vivai, uva da vino, 50% per ciliegie ------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO Non previsto |
ZURICH (Assiteca) | OGGETTO DELLA GARANZIA -E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, ecc.pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo e sbalzo termico. -La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, laddove sia disponibile documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui per esaurimento di invasi o bacini artificiali per insufficienti precipitazioni. - Per eccesso di pioggia si intendono i danni relativi all'asfissia radicale per le colture erbacee, effetti meccanici da nubifragio per nei primi 20 giorni dal trapianto e 30 giorni dalla semina, effetti meccanici da nubifragio e precipitazioni intense per frumento duro e frumento tenero, cracking per le colture arboree entro i 20 giorni prima della raccolta (NO CILIEGIE), marcescenza su uva da vino; - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% tolleranza per la garanzia eccesso di pioggia. - Il vento forte per le colture arboree cessa 20 giorni prima della raccolta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZE TIPO A)-B)-C) - franchigia minima 10% per grandine e vento per mais, cereali, soia, uva da vino (eccezione vento forte fr.15 per cereali, mais, soia) - franchigia minima 15% per grandine e vento frutta e pomodoro - franchigia minima 20% per orticole e vivai - franchigia minima 30% per cocomeri, meloni e ciliegie - franchigia minima alluvione gelo brina, siccità 40% - Altre avversità fr.30%. - In caso di danni combinati grandine/vento e/o altre avversità viene utilizzata la franchigia più elevata ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A)-B)-C) - 80% Eccesso di Pioggia, Gelo-Brina, Colpo di sole, vento caldo, Ondata di calore, Sbalzo termico al lordo della franchigia - 50% siccità al lordo della franchigia - 60% alluvione al lordo della franchigia - In caso di danni combinati ogni garanzia mantiene il proprio limite di indennizzo Per ogni provincia, limitatamente alle avversità catastrofali la compagnia non pagherà un importo: - superiore al 25% del valore assicurato provinciale complessivo dalla Società, per prodotto Uva e Frutta - superiore al 20% del valore assicurato provinciale complessivo dalla Società, per ciascuno dei gruppi di prodotto Cereali (compresa la Soia), Mais, Orticole e Pomodoro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - E' previsto una scoperto del 20% per i danni da eccesso di pioggia per le produzioni erbacee (cocomeri, meloni e pomodoro inclusi) e del 20% per la siccità su tutti i prodotti |
COMPAGNIA | Decorrenza e Cessazione |
ARA 1847 | Decorrenza:
3 giorni per grandine e vento, 6 giorni per colpo sole, eccesso pioggia ed eccesso neve 12 giorni per gelo brina e alluvione 30 giorni vento caldo e siccità Cessazione: Alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre il 10/11 salvo quanto previsto dalle condizioni speciali |
SVIZZERA | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento; 15 giorni per gelo-brina e alluvione 12 giorni per tutte le altre avversità 30 giorni per siccità Cessazione: Alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre il 1/11 salvo quanto previsto dalle condizioni speciali |
UNIPOLSAI | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento; 6 giorni per alluvione, colpo sole, eccesso pioggia, sbalzo termico; 12 giorni per gelo e brina 30 giorni per vento caldo e siccità ed ondata di calore Cessazione: Alla maturazione di raccolta, comunque non oltre 30 luglio per autunno-vernini, 30 ottobre per colture ciclo estivo (1 ottobre per vento actinidia) |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento, 6 giorni per colpo sole, alluvione, eccesso pioggia, vento caldo ed eccesso neve 12 giorni per gelo brina 30 giorni per siccità Cessazione: Alla maturazione di raccolta, saldo quanto previsto dalle condizioni speciali |
ITAS | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento; 6 giorni per alluvione, eccesso pioggia, sbalzo termico, ondata di calore 12 giorni per gelo e brina (non prima della rottura delle gemme) 30 giorni siccità Eccesso pioggia, sbalzo termico, ondata di calore comunque decorrono dall'allegagione Cessazione: La garanzia cessa alla maturazione di raccolta del prodotto, non oltre il 10 novembre. Vento forte cessa 10 giorni prima della maturazione di raccolta |
REALE MUTUA | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento; 6 giorni per alluvione, colpo di sole, eccesso di pioggia e sbalzo termico 12 giorni per gelo brina, eccesso di neve 30 giorni per vento siccità, vento caldo, ondata di calore Cessazione: Alla maturazione di raccolta del prodotto, non oltre il 20 novembre, 30 luglio per le colture a ciclo autunno-vernino |
Sace BT | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento, 12 giorni per gelo brina 30 giorni siccità 6 giorni per tutte le altre avversità Cessazione: - per le colture a ciclo primaverile estivo la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, comunque non oltre il 20 novembre, - per le colture a ciclo autunno-vernino alla maturazione di raccolta non oltre il 30 luglio. Per entrambe le tipologie fermo restando quanto eventualmente previsto dalle condizioni speciali |
REVO INSURANCE SPA | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento, 12 giorni per gelo brina, per colpo sole, alluvione, sbalzo termico, eccesso pioggia ed eccesso neve 30 giorni vento caldo, ondata di calore e siccità Cessazione: Alla maturazione di raccolta non oltre il 10/11 ad eccezione del vento forte che cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta |
BENE ASSICURAZIONI | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento, 6 giorni per alluvione, sbalzo termico, colpo sole, eccesso pioggia ed eccesso neve 12 giorni per gelo brina 30 giorni vento caldo, siccità e ondata di calore Cessazione: Alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre il 20/11 salvo quanto previsto dalle condizioni speciali |
ASSICURATRICE MILANESE | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento; 12 giorni per gelo-brina 30 giorni per siccità, 6 giorni per le altre avversità Cessazione: Per le colture a ciclo estivo cessa alla maturazione del prodotto, non oltre il 20/11, il 30/07 per le colture autunno-primaverili salvo quanto previsto dalle condizioni specifiche di ogni prodotto. |
GENERALI | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento, 12 giorni per gelo brina, per colpo sole, alluvione, eccesso pioggia, sbalzo termico ed eccesso neve 30 giorni vento caldo, siccità, ondata di calore Cessazione: Alla maturazione di raccolta non oltre il 10 novembre per le colture a ciclo primaverile estivo e non oltre il 30 luglio per le colture a ciclo autunno-vernino |
VITTORIA (Assiteca) | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento, 6 giorni per eccesso di pioggia, eccesso di neve, alluvione 12 giorni per gelo brina e sbalzo termico 30 giorni vento caldo, siccità, sbalzo termico, ondata di calore Cessazione: Alla maturazione di raccolta non oltre il 10/11 |
GROUPAMA | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento, 6 giorni per sbalzo termico, colpo sole, ondata di calore, eccesso pioggia ed eccesso neve Cessazione: - Non oltre il 30/11 per la grandine, - 20 giorni prima della maturazione di raccolta per eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve, non oltre il 30/9 - 20 giorni prima della maturazione di raccolta per vento forte, non oltre il 10/10; - 20 giorni prima della maturazione di raccolta non oltre il 21/6 |
ZURICH (Assiteca) | Decorrenza: 3 giorni per grandine e vento, 6 giorni per eccesso di pioggia, eccesso di neve, alluvione, vento caldo 12 giorni per gelo brina e sbalzo termico 30 giorni siccità, colpo di sole ed ondata di calore Cessazione: Alla maturazione di raccolta non oltre il 10/11 |
COMPAGNIA | Condizioni Speciali Arboree |
ARA 1847 | UVA DA VINO
- Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta -Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima vendemmia o nei 5 gg successivi. -Il danno di qualità decorre da 20 giugno -Prevista tabella di qualità B e C -È consentita, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all'agenzia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia, dalla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta non oltre il 10 novembre. - Il gelo brina decorre sempre dalla schiusa delle gemme. - Relativamente all'eccesso pioggia viene indennizzato il danno da cracking nei 10 dieci giorni prima della raccolta solo per la polizza tipo A) e B) - Danno di qualità tabella A e B per polizza tipo C), tabella C con danno commerciale per polizze tipo A) e B) |
ASSICURATRICE MILANESE | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta -Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima vendemmia e nei 5 gg successivi -Il danno di qualità decorre da 20 giugno -Prevista tabella di qualità B e C -È consentita, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all'agenzia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia, dalla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta non oltre il 10 novembre. - Il gelo brina decorre sempre dalla schiusa delle gemme. - Relativamente all'eccesso pioggia viene indennizzato il danno da cracking nei venti giorni prima della raccolta solo per la polizza tipo A) e B) - Danno di qualità tabella A e B |
GROUPAMA | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dall'allegagione (eccezione actinidia dalla schiusa delle gemme) e cessano alla maturazione di raccolta, non oltre il 10/11 -Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima vendemmia e nei 5 gg successivi -Il danno di qualità decorre dal 15/06 -Prevista tabella di qualità B -È consentita, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all'agenzia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione (eccezione actinidia dalla schiusa delle gemme) e cessano alla maturazione di raccolta, non oltre il 10/11 - Per l'eccesso di pioggia è riconosciuto il cracking 15 gg prima della raccolta - Qualità prevista con tabelle A e B |
BENE ASSICURAZIONI | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta -È consentita, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all'agenzia - Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima vendemmia -Il danno di qualità decorre dal 20 giugno -Prevista tabella di qualità B, C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta; - Per la garanzia eccesso di pioggia prevista marcescenza nei 20 giorni prima della raccolta (NO CILIEGIE); - Relativamente al danno di qualità lo stesso viene liquidato con le tabelle di qualità A e B |
GENERALI | UVA DA VINO -La garanzie decorrono dalla schiusa dalla gemme e terminano non oltre il 20/10 -È consentita, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all'agenzia. -Per la garanzia eccesso di pioggia vengono riconosciuti i soli danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti alla raccolta e nei 5 successivi. -La qualità decorre dalla formazione dell'acino. Per danni antecedenti al 1 luglio i coefficienti previsti nelle tabelle di qualità verranno ridotti del 50% -Prevista tabella di qualità A, B, C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Per avversità diverse da grandine e vento prevista franchigia massima 40% e limite indennizzo del 30%. Per maggiori dettagli vedi sezione franchigie - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme per grandine, vento e gelo-brina) - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta (vento: actinidia non oltre 20 novembre, noci 30 giorni prima della raccolta) - La garanzia siccità vale solo per le colture irrigue, perdita di produzione risarcibile per: esaurimento di acque superficiali (NO POZZI PRIVATI), provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata da Consorzi di bonifica/irrigui che riducano e impediscano irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l’indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l’entità della riduzione e l’identificazione dei terreni coinvolti. - Per la garanzia eccesso di pioggia IL CRACKING E' PREVISTO ad eccezione del prodotto ciliegie entro i 20 giorni dalla raccolta - Relativamente al danno di qualità lo stesso viene liquidato con le tabelle di qualità A, B, C |
REALE MUTUA | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta - Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima della raccolta -È consentita, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all'agenzia. - La qualità decorre dal 1 luglio ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il gelo brina decorre dalla schiusa delle gemme per actinidia e dalla fioritura per l'altra frutta. - La garanzia eccesso di pioggia è relativa ai danni in prossimità della raccolta (cracking) nei 20 giorni prima della raccolta. - E' prevista l'applicazione dello scoperto del 20% per i danni da vento forte in prossimità della raccolta (previste date predefinite per singola varietà) - Relativamente al danno di qualità lo stesso viene liquidato con tabelle di qualità A e B |
UNIPOLSAI | UVA DA VINO -Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme alla maturazione di raccolta non oltre il 20 ottobre. -La garanzia eccesso pioggia è relativa ai soli danni marcescenza nei 20 gg prima della vendemmia e nei 5 gg successivi -La qualità decorre dal 15 giugno - Tabelle di qualità B, C, D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA -Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) e cessano alla maturazione di raccolta, comunque non oltre il 15 novembre per grandine ed altre avversità (1 ottobre per vento su actinidia). -Il gelo brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni. -Per eccesso pioggia si intende produzione persa a seguito di asfissia radicale; lesioni al frutto, nella fase antecedente la raccolta, dovute anche alla anomala distensione cellulare (cracking) per l’eccessiva disponibilità idrica da intendersi 20 giorni prima della raccolta per tutta la frutta ad eccezione delle ciliegie 10 giorni. - Previste tabelle di qualità A e B |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | UVA DA VINO -La garanzie decorrono dalla schiusa dalla gemme e terminano alla maturazione di raccolta -Per la garanzia eccesso di pioggia vengono riconosciuti i soli danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti alla raccolta. -Prevista tabella di qualità, tabelle B e D per tutte le polizze per i soli danni da grandine, che decorre dall'allegagione. Per danni qualitativi da eccesso pioggia e colpo di sole viene considerata compromissione totale per ogni acino oggetto di marcescenza o avvizzimento. - Per i danni oltre il 20/07 che dovessero comportare danni consistenti ai tralci, possibile riconoscimento sino a 5 punti aggiuntivi da calcolare sul prodotto residuo. - Con polizza SUCUFARM fr.30-0 o 20-0 per danni da grandine e/ vento, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, 50% per altre avversità. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta (vento: actinidia non oltre 31 ottobre, per altri prodotti non oltre il 15 novembre) - Per la garanzia eccesso di pioggia IL CRACKING NON E' PREVISTO PER LE CILIEGIE - Relativamente al danno di qualità lo stesso viene liquidato con le tabelle di qualità A e B per tutte le polizze - Con polizza SUCUFARM fr.30-0 o 20-0 per danni da grandine e/ vento, limite di indennizzo 80% per grandine, 70% per vento, 50% per altre avversità. |
VITTORIA (Assiteca) | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta - La siccità è prestata per le sole colture irrigue -Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima della vendemmia e nei 5 gg successivi - La qualità decorre dall'allegagione non prima del 20/06 per il solo rischio grandine - Qualità tabella B o C o D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il vento forte cessa 20 giorni prima della raccolta, non oltre il 10/10, eccesso pioggia non oltre il 10/10 - La garanzia siccità vale solo per le colture irrigue, perdita di produzione risarcibile per: esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali o pozzi per insufficienti precipitazioni; provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni. La siccità decorre dal 10/06 - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, per actinidia non oltre il 31/10 - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto per tutte le produzioni ad esclusione delle CILIEGIE ed è limitato unicamente ai 20 giorni prima della raccolta - Previste tabella di qualità A e B |
Sace BT | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta (siccità, alluvione, colpo di sole, vento caldo, ondata di calore e sbalzo termici dall'allegagione) - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima della vendemmia e nei 5 giorni successivi - La qualità decorre dalla formazione dal 20 giugno - Qualità tabella B, C - Ammessa pulitura del grappolo interessato da marcescenza purché comunicato alla compagnia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, non oltre il 20/11 - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto per tutte le produzioni (anche per le CILIEGIE) ed è limitato unicamente ai 20 giorni prima della raccolta - Previste tabella di qualità B |
UNIPOLSAI | UVA DA VINO
- Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta - Per eccesso di pioggia si riconoscono i danni indennizzabili per marciume acido nei 20 giorni prima della raccolta e nei 3 successivi. - Le garanzie cessano alla maturazione o raccolta e comunque non oltre il 30 settembre. -È consentita, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all'agenzia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia, dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta non oltre il 30/10 per actinidia, 30/09 per pere, nettarine, pesche, albicocche, susine |
ITAS | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta (siccità, alluvione, colpo di sole, vento caldo, ondata di calore e sbalzo termici dall'allegagione) - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima della vendemmia - La qualità decorre dalla formazione dal 20 giugno per tabella C - Qualità tabella A, C - Ammessa pulitura del grappolo interessato da marcescenza purché comunicato alla compagnia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, non oltre 10/11 per tutte le avversità ad eccezione del vento 20/10 - Per albicocche, Ciliegie, Pere, Pere precoci, Susine, Susine precoci, la garanzia Venti forti cessa 20 giorni prima della raccolta - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Per la garanzia eccesso di pioggia, relativamente al prodotto CILIEGIE anche il cracking nei 10 giorni prima della raccolta del prodotto - Previste tabella di qualità B |
REVO INSURANCE SPA | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta (siccità, alluvione, colpo di sole, vento caldo, ondata di calore e sbalzo termici dall'allegagione) - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima della vendemmia e nei 5 giorni successivi - La qualità decorre dall'allegagione, non prima del 10/06 - Qualità tabella B - Ammessa pulitura del grappolo interessato da marcescenza purché comunicato alla compagnia - Prevista garanzia opzionale fitopatie tabella F per peronospora, oidio, botrite per 3 rischi e 6 rischi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, non oltre il 20/11 (non oltre il 31/10 per actinidia) - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto per tutte le produzioni (NO CILIEGIE) ed è limitato unicamente ai 20 giorni prima della raccolta - Previste tabella di qualità A e B |
ZURICH (Assiteca) | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta - La siccità è prestata per le sole colture irrigue -Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima della vendemmia - La qualità decorre dall'allegagione non prima del 20/06 per il solo rischio grandine - Qualità tabella B o C o D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il vento forte cessa 20 giorni prima della raccolta, non oltre il 10/10, eccesso pioggia non oltre il 10/10 - La garanzia siccità vale solo per le colture irrigue, perdita di produzione risarcibile per: esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali o pozzi per insufficienti precipitazioni; provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni. La siccità decorre dal 10/06 - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, per actinidia non oltre il 31/10 - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto per tutte le produzioni nei 20 giorni prima della raccolta - Previste tabella di qualità A e B |
SVIZZERA | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima della vendemmia e nei 3 gg successivi, non oltre il 30/9 - La qualità decorre dalla formazione dell'acino, non prima del 20/06 per il solo rischio grandine ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - La grandine cessa alla maturazione di raccolta non oltre il 30/10 per actinidia, non oltre il 30/09 per mele, nettarine, pesche, albicocche, susine - Il vento forte cessa 20 giorni prima della raccolta, non oltre il 31/08, eccesso pioggia non oltre il 30/09 - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto per tutte le produzioni ad esclusione delle CILIEGIE ed è limitato unicamente ai 20 giorni prima della raccolta - Prevista tabella di qualità A |
COMPAGNIA | Condizioni Speciali Seminativi |
ARA 1847 | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE -------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - La garanzia decorre dall'emergenza e cessa alla maturazione di raccolta. Per la siccità decorre dalla spigatura, il vento forte decorre non prima del 1 marzo e cessa 10 giorni prima della raccolta del prodotto, non oltre il 10/07 ----------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. - Per cocomeri e meloni la garanzia termina per: - forzate e semiforzata: 10/08 - cielo aperto: 31/08 - tardive: 15/09 - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la garanzia termina il 15/09 ---------------------------------------------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall'emergenza e cessa a maturazione di raccolta -------------------------------------------------------------------- MAIS - La garanzie decorrono dall'emergenza per la grandine e cessano alla maturazione di raccolta. Relativamente al vento cessano per: mais granella alla maturazione farinosa "punto nero", mais insilaggio alla fine della maturazione cerosa e mais dolce alla fine della maturazione lattea. - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa SICCITA' NON PREVISTA PER COLTURE NON IRRIGUE ---------------------------- POMODORO - Le garanzie decorrono dalla semina o trapianto, non prima del 1 aprile e cessa al 120 giorno dalla data di trapianto, comunque non oltre il 30 settembre. - Per eccesso di pioggia sono intesi i danni da asfissia radicale che determinano la morte della pianta o la marcescenza delle bacche. ------------------------------- RISO - La garanzia decorre dall'emergenza e alla maturazione di raccolta. Per il vento forte cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 30/09 - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi nel periodo 15/07 - 20-08 |
ASSICURATRICE MILANESE | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE -------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - La garanzia decorre dall'emergenza e cessa alla maturazione di raccolta. - Per il vento forte la garanzia cessa alla maturazione gialla ad esclusione delle raffiche superiori a 75 km/h per le quali operatività alla maturazione di raccolta - Per la siccità decorre dalla spigatura, il vento forte decorre non prima del 1 marzo e cessa 10 giorni prima della raccolta del prodotto, non oltre il 10/07 - Su richiesta previsto danno di qualità tabella A per i soli danni da grandine ----------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. - Per cocomeri e meloni la garanzia termina per: - forzate e semiforzata: 10/08 - cielo aperto: 31/08 - tardive: 15/09 - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la garanzia termina il 15/09 ---------------------------------------------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall'emergenza e cessa a maturazione di raccolta - la siccità decorre dall'inizio della fioritura -------------------------------------------------------------------- MAIS - La garanzie decorrono dall'emergenza per la grandine e cessano alla maturazione di raccolta. Relativamente al vento cessano per: mais granella alla maturazione farinosa "punto nero", mais insilaggio alla fine della maturazione cerosa e mais dolce alla fine della maturazione lattea. - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa - SICCITA' NON PREVISTA PER COLTURE NON IRRIGUE - Per il mais di 1 raccolto tutte le garanzie cessano non oltre il 5/10 ---------------------------- POMODORO - Le garanzie decorrono dalla semina o trapianto, non prima del 1 aprile e cessa al 110 giorno dalla data di trapianto, comunque non oltre il 10 ottobre - Per eccesso di pioggia sono intesi i danni da asfissia radicale che determinano la morte della pianta o la marcescenza delle bacche. ------------------------------- RISO - La garanzia decorre dall'emergenza e alla maturazione di raccolta. Per il vento forte cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 30/09 - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi nel periodo 15/07 - 20-08 |
Sace BT | BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - Le garanzie decorrono dall'emergenza e cessano alla maturazione di raccolta. - Il vento forte cessa all'inizio della fase di maturazione gialla, ed alla maturazione di raccolta se presente raffica di vento di almeno 75 km/h. - Se richiesto, prevista tabella A danno di qualità per il danno da grandine sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. Le garanzie terminano: - per cocomeri e meloni: forzate e semiforzate: 10/08 - per cocomeri e meloni: cielo aperto: 31/08 - per cocomeri e meloni: tardive: 15/09 - per zucche e zucchine il15/09. - per cocomeri e meloni prevista possibilità della pulitura purché comunicato alla compagnia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall'emergenza, ad eccezione di: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, decorre dall’inizio della fase fenologica riproduttiva “R1”(inizio fioritura) - La garanzia cessa per le avversità diverse dalla grandine alla fase R8 (maturazione piena), ad eccezione del vento qualora superiore ai 75 km/h per il quale si fa riferimento alla maturazione di raccolta. - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - La grandine cessa non oltre il 31/10 per il 1 raccolto e 30/11 per il 2 raccolto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAIS - La garanzie decorrono dall'emergenza e cessano alla maturazione di raccolta. - Relativamente al vento cessano per: mais granella alla maturazione farinosa "punto nero", mais insilaggio alla fine della maturazione cerosa e mais dolce alla fine della maturazione lattea, non oltre il 10/11. Qualora il vento sia superiore ai 75 km/h cessa alla maturazione di raccolta - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa per mais granella, insilaggio e biomassa, maturazione lattea per mais dolce - Per il mais da granella di primo raccolto, si conviene che tutte le garanzie cessano alla data del 5/10 - Se richiesto, prevista tabella danno di qualità A per il danno da grandine sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - Le garanzie decorrono dall'attecchimento in caso di trapianto, non prima del 1 aprile. - La garanzia si estingue progressivamente al 110 giorno dal trapianto e non oltre il 10 ottobre - Nel caso il prodotto sia colpito da grandine successiva al 1/7 garanzia può essere prorogata sino al 10/10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RISO - La garanzia decorre dall'emergenza e alla maturazione di raccolta. Per il vento forte cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 30/09 - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi nel periodo 15/07 - 20-08 |
BENE ASSICURAZIONI | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità; - Per i prodotti la cui pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio e estirpazione delle piante, essicazione del prodotto e trebbiatura in campo, la garanzia grandine è prorogata di altri 7 giorni a partire dalla data di taglio e/o estirpazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, ad eccezione della garanzia vento forte decorre che cessa alla fase di maturazione gialla per eventi sino a 50 km/h. Per eventi superiori o uguali a 75 km/h alla maturazione di raccolta; - Prevista liquidazione opzionale qualità B per danno di qualità ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE la garanzia cessa non oltre il: - 20 ottobre per zucche; - 15 settembre per zucchine - per cocomeri e meloni: 15 agosto per colture forzate e semiforzate , 31 agosto per coltivazioni a cielo aperto, 15 settembre per coltivazioni tardive - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura - Riconosciuto danno di quantità e qualità, tabella A ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - le garanzie decorrono dall'emergenza e cessano alla maturazione di raccolta, eccezione vento forte su girasole che cessa alla fase di riempimento del seme ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - In deroga a quanto sopra la siccità decorre dalla secondo sottofase di levata e cessa: - per mais dolce alla maturazione lattea; - per le altri tipologie di mais alla maturazione cerosa; - il vento forte cessa, per eventi sino ai 50 km/h, al punto nero per mais granella, seme e pastone, alla maturazione cerosa per insilaggio, biomassa e pastone integrale, per mais dolce alla maturazione lattea; - per eventi sino ai 75 km/h cessa alla maturazione di raccolta, - prevista liquidazione opzionale del danno di qualità su mais da granella --------------------------------------------------------------------------------------------- POMODORO - In deroga a quanto sopra la garanzia cessa non oltre i 130 giorni dalla semina o trapianto, non oltre il 10/10 - riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - prevista appendice polizza tipo C o tipo B con scalarità franchigia da 30% a 20% (oltre danno 40% passo 1) per i danni da accesso di pioggia --------------------------------------------------------------------------------------------- RISO - in deroga a quanto sopra il vento forte decorre dall'emissione della terza foglia e cessa alla maturazione cerosa sino a 50 km/h ed alla maturazione di raccolta oltre i 75 km/h - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia; - danno di qualità convezionale previsto solo con polizza tipo Asu danno residuo a seguito danno da grandine |
GENERALI | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità; - Obbligo indicazione data di semina/trapianto per tutte le colture tranne mais, riso, soia ed autunno-vernini; - Per i prodotti con raccolta in più fasi (taglio/estirpazione) la garanzia grandine è prorogata a 7 giorni dalla data di taglio e/o estirpazione; - La garanzia siccità per orticole, mais, riso, soia e sorgo, può essere prestata solo se irrigue (SE PRESENTI POZZI PRIVATI CONSIDERATA NON IRRIGUA), ossia per quelle colture che prevedono l’irrigazione come pratica indispensabile per l’ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione. La perdita di produzione per siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata da Consorzi di bonifica/irrigui che riducano e impediscano irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l’indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l’entità della riduzione e l’identificazione dei terreni coinvolti - Per tutti i prodotti per i danni da eccesso di pioggia sono indennizzati i danni da asfissia radicale. Ad integrazione, per i prodotti: autunno-primaverili, cocomeri, meloni, fagioli, fagiolini, melanzane, meloni, peperoni, piselli, pomodoro, soia, zucche e zucchine sono indennizzati anche i DANNI DA MARCESCENZA delle bacche, baccelli e frutti provocati da ECCESSO DI PIOGGIA; ----------------------------------------------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; - per altri prodotti danno di quantità e qualità ------------------------------------------------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - In deroga a quanto sopra garanzia vento forte decorre non prima del 1 marzo e cessa alla fase di maturazione gialla per eventi sino a 50 km/h. Per eventi superiori o uguali a 75 km/h alla maturazione di raccolta; - Previsto danno di qualità, tabella A e C, per produzioni da biomassa/foraggio/insilaggio (no granella) per i danni da grandine dopo la fase di spigatura. Previsti coefficienti per danno di qualità sul prodotto residuo dopo aver accertato danno di quantità, danno di qualità determinato convenzionalmente su prodotto residuo; - Siccità è operativa anche sulle colture non irrigue ------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE In deroga a quanto sopra, per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12 del: per l’Italia Settentrionale - 120 giorni dal trapianto non oltre il 5 ottobre Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore 12 del: -15 ottobre per l’Italia settentrionale. - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura - Riconosciuto danno di quantità e qualità, tabella A e C per cocomeri e meloni, tabella A per zucca e zucchine ---------------------------------------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - In deroga a quanto sopra avversità: Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall’inizio della fase fenologica riproduttiva “R1”(inizio fioritura) - limitatamente alla grandine garanzia cessa: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto; - limitatamente al vento forte garanzia cessa: 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto; - per girasole garanzie cessano all'inizio della fase di maturazione fenologia - siccità indennizza i danni solo per le colture irrigue -------------------------------- MAIS - In deroga a quanto sopra la siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa: - per mais dolce alla maturazione lattea; - per le altri tipologie di mais alla maturazione cerosa; - il vento forte cessa, per eventi sino ai 50 km/h, al punto nero per mais granella, seme e pastone, alla maturazione cerosa per insilaggio, biomassa e pastone integrale, per mais dolce alla maturazione lattea; - per eventi sino ai 75 km/h cessa alla maturazione di raccolta, non oltre il 10/11; - limitatamente alle avversità Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo le garanzie cessano per tutte le tipologie di mais, dall’inizio della fase fenologica “cerosa” - riconosciuto danno di qualità convenzionale con tabella A e C, per il solo rischio grandine. La qualità, dopo aver accertato danno di quantità, viene calcolata sul prodotto residuo. La qualità è inoltre prevista per destinazione insilaggio e biomassa tabella di A. Dal punto di vista fenologico la siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase cerosa; - Su richiesta possibile stipulare polizze tipo C (grandine, vento, pioggia) con tabella B con riconoscimento danno qualità sul prodotto residuo; - siccità indennizza i danni solo per le colture irrigue -------------------------------------- POMODORO - In deroga a quanto sopra la garanzia cessa non oltre i 120 giorni dalla semina o trapianto, non oltre il 20/10 - riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - Resa massima pomodoro Lombardia 900 qli/ha, deroghe possibili attraverso trasmissione rese storiche in fase di stipula della polizza - siccità indennizza i danni solo per le colture irrigue; - per le produzioni trapiantate dopo il 1 luglio rese superiori ai 500 qli/ha assicurabili solo su autorizzazione direzionale; - con il pagamento di una quota aggiuntiva pari ad 1,5% sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta, relativi al mancato accesso agli appezzamenti, purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno ------------------------------- RISO - in deroga a quanto sopra il vento forte cessa alla maturazione cerosa sino a 50 km/h ed alla maturazione di raccolta oltre i 75 km/h - il vento forte cessa comunque entro il 20 ottobre - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia; - danno di qualità convenzionale previsto con tabella C su danno residuo a seguito danno da grandine |
ITAS | La siccità interviene solamente per le colture irrigue BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero la garanzia decorre dall'emergenza viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; - per altri prodotti danno di quantità e qualità ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - Le garanzie decorrono dalla fase fenolica di levata e cessano, per il solo vento forte, 20 giorni prima della raccolta - La garanzia termina non oltre il 10 luglio - Resa massima frumento tenero 70 qli/ha (biologico 60) e frumento duro 60 qli/ha (biologico 55), salvo presentazione documenti. - E' previsto opzione qualità con possibilità di riconoscimento del danno di qualità, per tutte le avversità riscontrate dalla fase di spigatura, qualora il peso specifico sia inferiore a 77 kg/hl per frumento e 58 kg/hl per orzo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dalla semina o attecchimento avvenuto in caso di trapianto e cessano: - 15 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate: - 31 agosto per le coltivazioni a cielo aperto - 15 settembre per le coltivazioni tardive; Per cetrioli, zucche la garanzia cessa alle ore: - 15 settembre, per zucchine e zucche - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - Le garanzie decorrono dalla semina e cessano alla maturazione di raccolta - Previste rese massime per le produzioni non irrigue (soia: 35 qli/ha 1 raccolto, 25 qli/hA 2 raccolto, colza autunnale: 25 qli/ha autunnale, 15 qli/ha primaverile) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAIS - Le garanzie decorrono dall'emergenza e cessano alla maturazione di raccolta del prodotto. - Per il mais il vento forte cessa al punto nero per mais granella ed alla maturazione cerosa per mais insilaggio e biomassa. - Prevista qualità opzionale (tabella A) su danni da grandine, riconosciuti danni da grandine sul prodotto residuo - Limitatamente al mais per uso per uso industriale la cui destinazione sia certificata da contratti stipulati con le aziende che ritirano il prodotto, in caso di danni da eventi garantiti, tali da comportare il declassamento del prodotto a uso zootecnico o a biomassa, i coefficienti di danno di qualità sul prodotto residuo sono incrementati del 10% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POMODORO - Le garanzie decorrono dalla semina o trapianto, non prima del 5 aprile e cessano al 115 giorno dalla data di trapianto non oltre il 30 settembre. - Per danni da grandine e/o vento ed eccesso di pioggia, prevista franchigia scalare 30-20 passo 1 (scala di un punto per ogni punto di grandine) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RISO - Le garanzie decorrono dalla semina e cessano alla maturazione di raccolta, ad eccezione della siccità che cessa alla maturazione cerosa. - Vento forte cessa 20 giorni prima della maturazione di raccolta |
REALE MUTUA | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) -------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Le garanzie decorrono dall'emergenza - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; - per cipolla, cipolline e scalogno danno di quantità e danno di qualità convenzionale su prodotto residuo -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - Le garanzie decorrono dalla fase fenologia di levata e cessano alla fine della maturazione vitrea (cerosa per produzioni da biomassa ed insilaggio) - Eccesso di pioggia cessa alla fine della maturazione cerosa ---------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed a attecchimento avvenuto in caso di trapianto - Per zucche e zucchine la garanzia cessa dopo 115 giorni dal trapianto non oltre il 30/09 - Per cocomeri e meloni per le colture forzate entro il 15/08, 31/08 per le colture a cielo aperto e/o pacciamate, 15/09 per le colture tardive, ovvero quelle trapiantate dopo 1/6 --------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - Per il prodotto soia se coltura non irrigua res massima 40 qli/hA; -------------------------------- MAIS - La garanzie decorrono dall'emergenza, comunque non prima del 1 aprile e cessano alla raccolta del prodotto, comunque non oltre il 31 ottobre. - Relativamente al vento forte la garanzia cessa al punto nero per mais da granella alla maturazione cerosa per il mais da insilaggio, alla maturazione lattea per il mais dolce. - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa (mais dolce maturazione lattea) - PREVISTA SICCITA' ANCHE PER COLTURE NON IRRIGUE resa massima mais granella 90 qli/hA (preventivatore solo irrigua) -------------------------------------- POMODORO -Decorre dalla semina o trapianto e cessa trascorsi 115 giorni dal trapianto e comunque non oltre il 30/09 -Eccesso di pioggia è relativa ai danni da asfissia radicale che determinano la morte delle piante e la marcescenza della bacche in prossimità della raccolta -Resa massima assicurabile 1.000 qli/hA |
SVIZZERA | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - Le garanzie decorrono dalla fase di levata, non prima del 1 marzo e cessano alla maturazione di raccolta. - Limitatamente alla garanzia vento forte cessa alla fase di maturazione gialla per eventi sino a 50 km/h. Per eventi superiori o uguali a 75 km/h alla maturazione di raccolta; - Previsti quantitativi massimi assicurabili per tipologia di terreno e prodotto, qualora assicurato non possa dimostrare resa storica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - Le garanzie decorrono dall'emergenza, non prima del 1 aprile, e si riferiscono alle sole produzioni irrigue e cessa alla maturazione di raccolta non oltre il 30/09 per 1 raccolto e 15/10 per 2 raccolto - Previsti limiti massimi assicurabili per 1 e 2 raccolto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Le garanzie decorrono dall'emergenza (non prima del 1 aprile) e cessano alla maturazione commerciale del prodotto, non oltre il 15 ottobre. - Relativamente al vento forte, per mais granella: cessa alla maturazione farinosa "punto nero", mais insilaggio alla fine della maturazione cerosa e mais dolce alla fine della maturazione lattea. - La garanzia è estesa sino alla raccolta nel caso in cui la raffica di vento ecceda i 75 km/h. - L'eccesso di pioggia cessa alla fine della maturazione cerosa. - Previsti quantitativi massimi assicurabili per tipologia di terreno e prodotto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - La garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina o all'attecchimento in caso di trapianto, termine cessazione: - 15/09 per coltivazioni forzate e semi-forzate; - 31/08 per coltivazioni a cielo aperto - 15/09 per coltivazioni tardive - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura - per zucche e zucchine la garanzia termina entro il 15/09. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POMODORO - Le garanzia decorre dall'emergenza o ad attecchimento avvenuto e scadenza alla maturazione di raccolta, entro 120 giorni dal trapianto e comunque non oltre il 30 settembre. - L'eccesso di pioggia è operativo per il soli trapianti effettuati entro il 31 maggio. - Le rese assicurabili non potranno superare le seguenti: - Per i trapianti effettuati entro il 01 maggio: 800 q.li/ha; - Per i trapianti effettuati tra il 01 maggio ed il 20 maggio: 900 q.li/ha; - Per i trapianti effettuati dopo il 20 maggio: 700 q.li/ha - Qualora non si riesca a dimostrare la rese storica, la resa massima assicurabile non può superare i 800 qli/hA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RISO - Le garanzie decorrono dall'emergenza e cessano alla maturazione di raccolta non oltre il 15/10 - Il vento forte decorre dall'accestimento e cessa alla maturazione cerosa non oltre il 25/09 |
UNIPOLSAI | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) PER TUTTE LE PRODUZIONI ERBACEE SICCITA' PRESTATA SOLAMENTE PER TERRENI IRRIGUI indennizzabile a seguito di insufficienti precipitazioni attestate dai Consorzi Bonifica/irrigui -------------------------------------------------------------------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Le garanzie decorrono: per grandine dall'emergenza in caso di semina e da attecchimento in caso di trapianto, la garanzia cessa dal 7 giorno dal taglio o dall'estirpo - Per eccesso di pioggia vengono riconosciuti solo i danni concomitanti con la fioritura che comportino una minore impollinazione - Per cipolle garanzia vento cessa 30 giorni prima della raccolta ---------------------------------------------------------------------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - Le garanzie decorrono dall'emergenza per tutte le garanzie, ad eccezione del vento dalla fase fenologica di spigatura e cessano all'epoca di maturazione del prodotto; - Previsto danno di qualità, se richiesto, su danni da grandine per frumento duro, tenero ed orzo, liquidata convenzionalmente sul prodotto residuo ---------------------------------------------------------------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - La garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina o all'attecchimento in caso di trapianto e cessa il: - per cocomeri e meloni, la garanzia termina per: forzate e semiforzata 10/08, cielo aperto 31/08, tardive 15/09 - per zucche e zucchine la garanzia termina il 30/09. --------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA -Le garanzie decorrono dall'emergenza per tutte le garanzie, ad eccezione siccità (inizio fioritura r5 per girasole ed inizio fase riproduttiva r1 per soia) e cessano alla fase di maturazione. Per soia vento forte 1 raccolto non oltre il 20/10 e 2 raccolto non oltre il 20/11 -------------------------------------------------------------------------------------------- MAIS - La garanzie decorrono dall'emergenza per tutte le garanzie ad eccezione del vento forte (seconda sottofase di levata) e cessano alla maturazione di raccolta per tutti i rischi tranne il vento forte. Vento forte cessa: mais granella alla maturazione farinosa, mais insilaggio alla maturazione cerosa. Le altre garanzie: alla maturazione di raccolta. La siccità decorre dall'inizio della seconda sottofase di levata. - Limitatamente alla grandine è prevista l'opzione per il danno di qualità anche per granella, che decorre dalla prima sottofase di levata. - SICCITA' SOLO PER TERRENI IRRIGUI -------------------------------------------------------------------------------------------- POMODORO - La garanzie decorrono all'emergenza o ad attecchimento avvenuto e terminano alla maturazione, non oltre i 120 giorni dal trapianto, comunque entro il 25/09 per tutte le avversità tranne eccesso pioggia per eccesso di pioggia il 20 settembre. -Per lo sbalzo termico sono riconosciuti i dati da sterilità dei gameti conseguenti alle temperature superiori ai 32 gradi. -L'eccesso di pioggia è relativo alla minore produzione a seguito di asfissia radicale e/o lesioni al frutto per eccessiva disponibilità idrica |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) -------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; - per cipolla, cipolline e scalogno danno di quantità e danno di qualità convenzionale su prodotto residuo -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - La garanzia vento forte decorre non prima del 1 marzo e cessa alla fase di maturazione cerosa non oltre il 31 luglio; - Per il frumento riconosciuto danno di quantità per allettamento della coltura per vento forte e/o eccesso di pioggia successivi alla fase di spigatura, il danno verrà calcolato considerando la quantità non raccoglibile - Formula secufarm fr.10-5 per grandine, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, combinati grandine e vento, altri eventi 50% - Formula secufarm fr. 20-0 per grandine e vento, limite di indennizzo grandine e/o vento 80% e 50% per altri eventi ----------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE Per cocomeri e meloni la garanzia cessa: -dopo 125 giorni dalla semina/trapianto per le coltivazioni forzate e semiforzate: -dopo 130 giorni dalla semina/trapianto per le coltivazioni a cielo aperto - entro e non oltre il 30/9 per tutte le coltivazioni - cocomeri e meloni fr. min 30% Per zucchine la garanzia cessa: - decorsi 100 giorni dal trapianto o 112 giorni dalla semina; Per la zucca la garanzia cessa: - decorsi 160 giorni dalla semina e 140 giorni dal trapianto e comunque non oltre il 15/10 --------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, non oltre il 20/10 e non oltre 1/10 per vento forte; - vento forte fr.15% - rese massime assicurabili 45 qli/hA per semine entro il 5/6, 35 qli/hA per semine oltre il 6/6 Per il prodotto soia: - Formula secufarm fr.10-5 per grandine, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, altri eventi 50% - Formula secufarm fr. 20-0 per grandine e vento, limite di indennizzo grandine e/o vento 80% e 50% per altri eventi -------------------------------- MAIS - Le garanzie eccesso di pioggia e gelo decorrono dalla semina, non prima del 31 marzo; - il vento forte cessa, al punto nero per mais granella, seme e pastone, alla maturazione lattea per insilaggio, biomassa e pastone, per mais dolce alla maturazione lattea, comunque non oltre il 20/10; - possibilità di sottoscrivere coperture per colture non irrigue, resa massima 70 qli/hA per mais da granella, 350 qli/hA per mais da insilaggio. - riconosciuto danno di qualità convenzionale sempre per le tipologie desinate a biomassa, per il solo rischio grandine, dopo aver accertato danno di quantità sul prodotto residuo. - Formula secufarm fr.10-5 per grandine, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, altri eventi 50% - Formula secufarm fr. 20-0 per grandine e vento, limite di indennizzo grandine e/o vento 80% e 50% per altri eventi -------------------------------------- POMODORO - La garanzia cessa non oltre i 130 giorni dalla semina o 120 giorni dal trapianto, comunque non oltre il 30/09 - riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - Formula secufarm possibilità fr. 30-0 o 20-0, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, 50% per altri eventi -------------------------------------- RISO - Il vento forte cessa alla maturazione di raccolta non oltre il 15/10 - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi nella fase fioritura tali da causare sterilità - danno di qualità convenzionale previsto solo con polizza tipo A e B su danno residuo a seguito danno da grandine - formula secufarm fr.10-0 o 10-5, franchigia vento forte sempre 10%, limite indennizzo 80% per grandine e/o vento, 50% per altri eventi |
VITTORIA (Assiteca) | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità. - Eccesso di pioggia cessa comunque non oltre il 10/10 - La garanzia siccità vale solo per le colture irrigue, perdita di produzione risarcibile per: esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali o pozzi per insufficienti precipitazioni; provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni. - Per cocomeri, meloni, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli e pomodoro per i danni da eccesso di pioggia sono indennizzati i danni da asfissia radicale ed ad integrazione, anche i DANNI DA MARCESCENZA delle bacche, baccelli e frutti provocati da ECCESSO DI PIOGGIA; -------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione (tabella A), anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - La garanzia vento forte cessa alla maturazione di raccolta, non oltre il 25/06 ----------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - La garanzia cessa per cocomeri e meloni entro il: - 15 agosto per colture forzate e semi-forzate; - 31 agosto per colture a cielo aperto; - 15 settembre per le coltivazioni tardive - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la copertura cessa non oltre il 15/09 - Riconosciuto danno di quantità e qualità, tabella A ------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall'emergenza e cessa per la soia avversità grandine non oltre il 31/10 per il 1 raccolto ed il 20/11 per il 2 raccolto. Il vento forte cessa il 31/10 per il 1 raccolto ed il 10/11 per il 2, eventi tra 50 km/h e 75 km/h. Per eventi superiori a 75 km/h cessa il 10/11 per 1 raccolto e 20/11 per il 2 raccolto. Per la colza il vento cessa 20 giorni prima della raccolta - Rese massime assicurabili per polizze tipo A e B in funzione del terreno e se si tratta di 1 o 2 raccolto ---------------------------------------- MAIS - il vento forte cessa, per eventi sino ai 50 km/h, al punto nero per mais granella, seme e pastone, alla maturazione cerosa per granella e seme, a maturazione cerosa per insilaggio, biomassa e per mais dolce alla maturazione lattea, comunque non oltre il 10/10 - la siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa a maturazione cerosa per granella, insilaggio, biomassa, maturazione lattea per mais dolce - previste rese massime per polizze tipo A e B in funzione del tipo di terreno e del tipo di raccolto (1 o 2) - su richiesta riconoscimento danno di qualità tabella A sul prodotto residuo per i soli danni da grandine; ----------------------------- POMODORO - La garanzia cessa non oltre i 110 giorni dal trapianto - Riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - Per eccesso di pioggia sono considerati anche i danni da marcescenza alle bacche nei 20 giorni prima della raccolta ------------------------------- RISO - in deroga a quanto sopra il vento forte decorre dall'emissione della terza foglia e cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 30/09 - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi nel periodo 15/07 - 20-08 senza alcuna tolleranza dati meteo - danno di qualità convenzionale previsto su danno residuo a seguito danno da grandine |
REVO INSURANCE SPA | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità, non oltre il 15/11; - Per cocomeri, meloni, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli e pomodoro per i danni da eccesso di pioggia sono indennizzati i danni da asfissia radicale ed ad integrazione, anche i DANNI DA MARCESCENZA delle bacche, baccelli e frutti provocati da ECCESSO DI PIOGGIA; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione (tabella A), anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - In deroga a quanto sopra garanzia vento forte decorre non prima del 1 marzo e cessa alla fase di maturazione gialla. Per eventi superiori o uguali a 75 km/h alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 10/06, - La garanzia eccesso di pioggia cessa non oltre il 30/06 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE In deroga a quanto sopra, per cocomeri e meloni la garanzia cessa entro i 120 giorni dal trapianto per tutte le coltivazioni non oltre il 31/08 - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la copertura cessa non oltre il 30/09 - Riconosciuto danno di quantità e qualità, tabella A ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall'emergenza e cessa per la soia avversità grandine non oltre il 31/10 per il 1 raccolto ed il 20/11 per il 2 raccolto. Il vento forte cessa il 31/10 per il 1 raccolto ed il 10/11 per il 2, eventi tra 50 km/h e 75 km/h. Per eventi superiori a 75 km/h cessa il 10/11 per 1 raccolto e 20/11 per il 2 raccolto. Per la colza il vento cessa 20 giorni prima della raccolta - Rese massime assicurabili per polizze tipo A e B in funzione del terreno e se si tratta di 1 o 2 raccolto --------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAIS - il vento forte cessa, per eventi sino ai 50 km/h, al punto nero per mais granella, seme e pastone, alla maturazione cerosa per granella e seme, a maturazione cerosa per insilaggio, biomassa e per mais dolce alla maturazione lattea, comunque non oltre il 1/10 - la siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa a maturazione cerosa per granella, insilaggio, biomassa, maturazione lattea per mais dolce - previste rese massime per polizze tipo A e B in funzione del tipo di terreno e del tipo di raccolto (1 o 2) - eccesso di pioggia cessa alla fine della maturazione cerosa, non oltre 1/10 - su richiesta riconoscimento danno di qualità tabella A sul prodotto residuo per i soli danni da grandine; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- POMODORO - In deroga a quanto sopra la garanzia cessa non oltre i 120 giorni dalla semina o trapianto, non oltre il 30/09 - riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - Per eccesso di pioggia sono considerati anche i danni da marcescenza alle bacche nei 20 giorni prima della raccolta --------------------------------------------------------------------------------------------------------- RISO - in deroga a quanto sopra il vento forte decorre dall'emissione della terza foglia e cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 30/09 - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi nel periodo 15/07 - 20-08 senza alcuna tolleranza dati meteo - danno di qualità convenzionale previsto su danno residuo a seguito danno da grandine |
GROUPAMA | - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, non oltre il 10/10 BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - Le garanzie decorrono dalla fase di levata e cessano ad eccezione della grandine non oltre il 15/06 per frumento ed aveva, 1/06 per orzo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. Le garanzie terminano: - per cocomeri e meloni: forzate e semiforzate: 15/08 - per cocomeri e meloni: cielo aperto: 31/08 - per cocomeri e meloni: tardive: 15/09 - per zucche e zucchine il15/09. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall'emergenza e cessa alla maturazione di raccolta, non oltre il 10/10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAIS - La garanzie decorrono dall'emergenza e cessano alla maturazione di raccolta non oltre il 15/10 per grandine e nei 20 giorni prima della raccolta per le altre avversità comunque non oltre il 31/08 (21/06 per ondata di calore) - Relativamente al vento cessano per: mais granella classe fao 500 entro il 15/08, classe fao 600 entro il 31/08, mais insilaggio e biomassa entro il 20/08, mais insilaggio di 2 raccolto entro il 30/09 - Previsto danno di qualità per il mais insilaggio e da seme ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - Le garanzie decorrono dall'attecchimento in caso di trapianto, non prima del 5 aprile. - La garanzia grandine si estingue progressivamente e cessa entro il 30/08 per il pomodoro trapiantato entro il 30/04 ed entro il 25/09 per il pomodoro trapiantato successivamente al 30/04, altre avversità (eccezione ondata di calore 21/06) cessa al 15/08 per trapiantati entro il 30/04 ed entro il 10/09 per trapianti successivi al 30/04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RISO - La garanzia decorre dall'emergenza e alla maturazione di raccolta non oltre il 15/10 per la grandine ed il 30/09 per le altre avversità. - Il vento forte decorre dall'emissione della terza foglia |
ZURICH (Assiteca) | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità. - Eccesso di pioggia cessa comunque non oltre il 10/10 - La garanzia siccità vale solo per le colture irrigue, perdita di produzione risarcibile per: esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali o pozzi per insufficienti precipitazioni; provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni. - Per cocomeri, meloni, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli e pomodoro per i danni da eccesso di pioggia sono indennizzati i danni da asfissia radicale ed ad integrazione, anche i DANNI DA MARCESCENZA delle bacche, baccelli e frutti provocati da ECCESSO DI PIOGGIA; -------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione (tabella A), anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - La garanzia vento forte cessa alla maturazione di raccolta, non oltre il 25/06 ----------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - La garanzia cessa per cocomeri e meloni entro il: - 15 agosto per colture forzate e semi-forzate; - 31 agosto per colture a cielo aperto; - 15 settembre per le coltivazioni tardive - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la copertura cessa non oltre il 15/09 - Riconosciuto danno di quantità e qualità, tabella A ------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall'emergenza e cessa per la soia avversità grandine non oltre il 31/10 per il 1 raccolto ed il 20/11 per il 2 raccolto. Il vento forte cessa il 31/10 per il 1 raccolto ed il 10/11 per il 2, eventi tra 50 km/h e 75 km/h. Per eventi superiori a 75 km/h cessa il 10/11 per 1 raccolto e 20/11 per il 2 raccolto. Per la colza il vento cessa 20 giorni prima della raccolta - Rese massime assicurabili per polizze tipo A e B in funzione del terreno e se si tratta di 1 o 2 raccolto ---------------------------------------- MAIS - il vento forte cessa, per eventi sino ai 50 km/h, al punto nero per mais granella, seme e pastone, alla maturazione cerosa per granella e seme, a maturazione cerosa per insilaggio, biomassa e per mais dolce alla maturazione lattea, comunque non oltre il 10/10 - la siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa a maturazione cerosa per granella, insilaggio, biomassa, maturazione lattea per mais dolce - previste rese massime per polizze tipo A e B in funzione del tipo di terreno e del tipo di raccolto (1 o 2) - su richiesta riconoscimento danno di qualità tabella A sul prodotto residuo per i soli danni da grandine; ----------------------------- POMODORO - La garanzia cessa non oltre i 110 giorni dal trapianto - Riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - Per eccesso di pioggia sono considerati anche i danni da marcescenza alle bacche nei 20 giorni prima della raccolta ------------------------------- RISO - in deroga a quanto sopra il vento forte decorre dall'emissione della terza foglia e cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 30/09 - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi nel periodo 15/07 - 20-08 senza alcuna tolleranza dati meteo - danno di qualità convenzionale previsto su danno residuo a seguito danno da grandine |
COMPAGNIA | Riduzioni Prodotto |
ARA 1847 | Prevista solo riduzione proporzionale |
ITAS | Prevista riduzione per l'origine, per le sole polizze tipo C: - 15 maggio drupacee; - 31 maggio pomacee e uva da vino - 6 giugno per actinidia e olive |
REALE MUTUA | Prevista riduzione per l'origine per le sole polizza tipo C: - 20 maggio per drupacee medio tardive (escluse susine); - 31 maggio susine medio tardive, restante frutta medio tardiva ed uva da vino |
SVIZZERA | Prevista riduzione per l'origine polizze tipo C: - 6 giugno per drupacee medio-tardive; - 13 giugno per pere medio tardive, mele, actnidia, cachi, olive ed uva da vino |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | Prevista solo riduzione proporzionale |
UNIPOLSAI | Prevista riduzione per l'origine polizze tipo C: - 10 giugno per drupacee e pomacee medio tardive; - 10 giugno per actinidia e cachi - 12 giugno per uva da vino |
GROUPAMA | Prevista per la sola polizza C: - 12 giugno per tutti le produzioni frutta medio-tardiva ed uva da vino |
GENERALI | Prevista riduzione per l'origine polizze tipo C: - 16 maggio per drupacee medio tardive; - 23 maggio per pomacee, actinidia, cachi, olive - 23 maggio per uva da vino |
REVO INSURANCE SPA | Prevista riduzione per l'origine per le sole polizze tipo C: - 15 maggio per drupacee - 31 maggio per pomacee ed uva da vino - 6 giugno per actinidia |
ASSICURATRICE MILANESE | Prevista riduzione per l'origine, per le sole polizze tipo C: - 6 giugno per frutta medio-tardiva ed uva da vino |
BENE ASSICURAZIONI | Prevista riduzione per l'origine, per le sole polizze tipo C: - 12 giugno per frutta medio-tardiva ed uva da vino |
Sace BT | Prevista riduzione per l'origine, per le sole polizze tipo C: - 30 maggio drupacee; - 6 giugno per frutta medio-tardiva, actinidia, cachi, olive ed uva da vino; |
COMPAGNIA | Impianti difesa attiva (da specificare anche nel fascicolo aziendale) |
ARA 1847 | AMMESSE RETI ANTI INSETTO - Nell'eventualità di cessazione della garanzia alla maturazione del prodotto, sconto del 40% da applicare alla sola tariffa Grandine; - nell'eventualità di cessazione della garanzia all'apertura reti (per: drupacee entro il 15/05; pomacee entro il 25/05; actinidia entro il 31/05) sconto del 70% - da applicare alla sola tariffa Grandine - con garanzia operante sino alla maturazione del prodotto limitatamente alla produzione perimetrale per un valore assicurato massimo dell'8% della produzione complessiva della singola partita assicurata. |
SVIZZERA | Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva, frutta ed uva (reti antigrandine) la tariffa complessiva avversità grandine viene scontata del 80% nel caso di reti sempre aperte, nel caso di chiusura anticipata tariffa grandine scontata del 60%.
Sono compresi in garanzia di danni accaduti per rete non stesa fino al 15 maggio per drupacee (escluse ciliegie), 25 maggio per pomacee e 31 maggio per actinidia. Sono compresi inoltre i 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa (non oltre fase viraggio) |
ITAS | SONO AMMESSE RETI ANTI INSETTO Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva sono compresi in garanzia: - eventi in garanzia che danneggino il prodotto anche a rete non stesa, che si verifichino entro il 05 Maggio per le Drupacee, 15 Maggio per le Pomacee, 31 Maggio per l’Actinidia e l’uva da vino e da tavola e negli ultimi 10 giorni di maturazione del prodotto antecedenti l’inizio della raccolta e fino all’ultimazione della stessa; - cedimento della rete antigrandine causato dalle avversità assicurate; - percossa della grandine e/o azione del vento avvenute in concomitanza del cedimento dell’impianto o nelle 48 ore immediatamente successive Sconto 40% tariffa grandine, elevato a 80% in caso di cessazione della garanzie entro il 15 maggio |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | NON AMMESSE RETI ANTI INSETTO Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) la tariffa complessiva della garanzia grandine sarà ridotta del: - 80% per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine - 75% per mele e pere - 65% per actinidia - 40% per uva da vino la garanzia cessa alle: -alle ore 12.00 del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l’actinidia e uva da vino In caso di chiusura anticipata 10 giorni prima della raccolta: - per mele e pere riduzione pari al 50% della tariffa grandine, la garanzia cessa |
REALE MUTUA | Per le produzione coperte da rete antigrandine la garanzia grandine cessa entro: - il termine di stesura delle reti comunque non oltre il 10 maggio. Previsto uno sconto tariffa grandine del 60% e del 50% per actinidia. |
UNIPOLSAI | COPERTURA NON VALIDA PER LE RETI ANTIINSETTO Sono in copertura i danni alle produzioni sottostanti le reti con cessazione entro: - 15 maggio per Albicocche, ciliegie, pesche, nettarine, susine; - 25 maggio per mele e pere - 31 maggio per actinidia |
GROUPAMA | NON AMMESSE RETI ANTI INSETTO Per le produzione coperte da rete antigrandine sono ricompresi anche i danni al prodotto assicurato nei 5 giorni precedenti la raccolta a rete non stesa, nonché i danni provocati dall'impianto assicurato. Le garanzie cessano entro: - 15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine; - 25 maggio per mele e pere; - 31 maggio per actinidia; |
GENERALI | NON AMMESSE RETI ANTI INSETTO Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva, frutta ed uva (reti antigrandine) sono compresi in garanzia i danni: - accaduti per rete non stesa, fino al 15 maggio per drupacee (ad esclusione delle ciliegie), 25 maggio per pomacee, 31 maggio per actinidia ed uva da vino. La garanzia sarà nuovamente operativa nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stesa. Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) la tariffa complessiva dell'avversità GRANDINE sarà ridotta del : - 70% per frutta ed uva da vino, tariffa minima 5% |
Sace BT | COPERTURA VALIDA ANCHE PER LE RETI ANTIINSETTO Per le produzioni coperte da reti sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto dall'impianto ed i danni avvenuti a seguito di danneggiamento (rottura o strappo) dalle avversità in garanzie avvenute in concomitanza dell’evento indennizzabile in base alla presente assicurazione o nei 10 giorni immediatamente successivi. Sono compresi inoltre i danni a rete non stesa: - dall'allegagione sino a: 5 maggio per drupacee, 15 maggio per pomacee, 10 giugno per actinidia ed uva da vino - nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa |
VITTORIA (Assiteca) | Per le produzioni coperte da reti sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto dall'impianto ed i danni avvenuti a seguito di danneggiamento (rottura o strappo) dalle avversità in garanzie avvenute in concomitanza dell’evento indennizzabile in base alla presente assicurazione o nei 10 giorni immediatamente successivi. Sono compresi inoltre i danni a rete non stesa: - dall'allegagione sino al 15 maggio per tutte le produzioni arboree - nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa In presenza di reti antigrandine, in piena efficienza, le tariffe relative al Rischio Grandine, saranno ridotte del 60% se l’Assicurato dichiarerà nel certificato che trattasi di colture protette da reti antigrandine soprachioma. Per impianti oltre i 10 anni verrà applicato scoperto del 30% |
ASSICURATRICE MILANESE | COPERTURA VALIDA ANCHE PER LE RETI ANTIINSETTO Per le produzioni coperte da reti sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto dall'impianto ed i danni avvenuti a seguito di danneggiamento (rottura o strappo) dalle avversità in garanzie avvenute in concomitanza dell’evento indennizzabile in base alla presente assicurazione o nei 10 giorni immediatamente successivi. Sono compresi inoltre i danni a rete non stesa: - dall'allegagione sino a: 5 maggio per drupacee, 15 maggio per pomacee, 10 giugno per actinidia ed uva da vino - nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa |
BENE ASSICURAZIONI | COPERTURA NON VALIDA PER RETI ANTIINSETTO Sono in garanzia le produzioni coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: - impianti antibrina; - impianti con reti antigrandine (sono esclusi gli impianti monofilare) sono compresi in garanzia anche; - i danni provocati da grandine al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa; - i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa; - i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate. Sono, altresì, compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell’Assicurato. Le garanzie cessano: 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l’actinidia. |
REVO INSURANCE SPA | SONO AMMESSE ANCHE RETI ANTI INSETTO Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva sono compresi in garanzia i danni da grandine: - entro il 20 maggio a rete non stesa; - i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa; - i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate. |
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